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LAZIO ‐ LR 11 AGOSTO 2009, N. 21Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 21 agosto 2009, n. 31, s.o. n. 142 CAPO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge, nel rispetto dei vincoli relativi ai beni culturali,paesaggistici e ambientali nonché della normativa sulle zone agricole, a partire dall’intesa sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2009, n. 98, adottata tra Stato, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disciplina: a) misure straordinarie ed urgenti nel settore edilizio, finalizzate acontrastare la crisi economica ed a favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa antisismica, il miglioramento della qualità architettonica e la sostenibilità energeticoambientale del patrimonio stesso, secondo le tecniche, le disposizioni ed i principi della bioedilizia; b) misure urgenti per incrementare e sostenere l’offerta di ediliziaresidenziale sovvenzionata e sociale; c) modalità di coordinamento e di integrazione delle misure straordinarieed urgenti di cui alle lettere a) e b), nell’ambito di programmi integrati di riqualificazione urbana, di promozione dell’edilizia residenziale sociale, di ripristino ambientale e di risparmio energetico; d) lo snellimento delle procedure in materia urbanistica tramite lemodifiche ovvero le integrazioni alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico ‐edilizia e snellimentodelle procedure) e successive modifiche, 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti). CAPO II ‐ MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIOArt. 2 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi diampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici di cui agli articoli 3, 4 e 5 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata al comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente, ivi compresi gli edifici per i quali intervenga il rilascio del titolo edilizio abilitativo in sanatoria entro il termine di cui all’art. 6, comma 4, con esclusione degli edifici abusivi e degli immobili vincolati ai sensi della parte II del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche nonché di quelli situati: a) nelle zone territoriali omogenee A di cui al decreto del Ministroper i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) o, qualora gli strumenti urbanistici generali non individuino le zone A, nei tessuti storici tutelati dalle specifiche norme degli strumenti urbanistici generali o, in mancanza, negli insediamenti urbani storici individuati dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR); b) nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto del Ministroper i lavori pubblici 2 aprile 1968 limitatamente agli edifici rurali con caratteri storico ‐tipologici‐tradizionali, quali casali e complessirurali, che, ancorché non vincolati dal PTPR, siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930 e registrati in appositi censimenti dai comuni interessati; c) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;d) nelle aree naturali protette;e) nelle fasce di rispetto dei territori costieri e dei territori conterminiai laghi di cui, rispettivamente, all’art. 5, comma 1 e all’art. 6, comma 1, della LR 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche nonché nelle fasce di rispetto delle acque interne; f) nelle zone di rischio molto elevato ed elevato individuate daipiani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche e alla LR 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) e successive modifiche, adottati o approvati, fatta eccezione per i territori ricadenti nei comprensori di bonifica in cui la sicurezza del regime idraulico è garantita da sistemi di idrovore; g) nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategiciovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali; h) nelle fasce di rispetto delle strade statali, ferroviarie e autostradali.2. Relativamente alle zone agricole, resta fermo quanto previsto dagliarticoli 55 e seguenti della l.r. 38/1999 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto per l’ampliamento della volumetria residenziale dall’art. 3, comma 1, lettera a) nonché, per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, dall’art. 5, limitatamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli, come definiti dall’art. 2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e/o loro eredi. 3. I comuni, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, possono individuare, con deliberazione del Consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo. 4. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i parametri urbanisticied edilizi della volumetria o della superficie utile, utilizzati per il calcolo dei volumi o delle superfici degli edifici esistenti nonché degli edifici compresi nei piani previsti dalla presente legge, devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo degli ampliamenti previsti negli articoli 3 e 4. Art. 3 (Interventi di ampliamento degli edifici) 1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizicomunali vigenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’art. 6, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile: a) 20%, per gli edifici indicati nell’art. 2 a destinazione residenziale,uni ‐plurifamiliari, ivi comprese le case famiglia di cui alla LR 12dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’aperture ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio ‐assistenziali), e di volumetria non superiore a 1000 metricubi, per un incremento complessivo massimo, per l’intero edificio, di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati; b) 10% per gli edifici di cui all’art. 2 a destinazione non residenzialeper l’artigianato, la piccola industria e gli esercizi di vicinato, come definiti dall’art. 24, comma 1, lettera a), n. 1 della LR 18 novembre 1999, n. 33, di superficie non superiore a 1000 metri quadrati, purché venga mantenuta la specifica destinazione d’uso per almeno dieci anni e gli interventi siano subordinati all’installazione o al miglioramento dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, al monitoraggio delle emissioni, al risparmio energetico e allo studio di materiali e procedure innovative che possano ridurre l’impatto ambientale. 2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:a) in adiacenza al corpo di fabbrica dell’edificio, con esclusione dellasopraelevazione, ad eccezione degli interventi previsti dall’art. 3, comma 1, lettera f), della l.r. 13/2009, come modificata dalla presente legge ovvero degli interventi di realizzazione del tetto con pendenza massima delle falde pari al 35%, utilizzando il sottotetto; b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativavigente; c) in relazione alle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, per gli edificidotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all’attribuzione della suddetta classificazione. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c), per gli edificirealizzati in zone classificate a rischio sismico gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente a condizione che l’intero edificio sia adeguato alla normativa antisismica. In tal caso, qualora 1’ampliamento di cui al comma 1 riguardi edifici ricadenti nella zona sismica 1 o sottozona sismica 2°, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387, lo stesso è consentito, con riferimento a quelli di cui al comma 1, lettera a), nel limite massimo del 35% della volumetria esistente o della superficie utile per un incremento complessivo massimo per 1’intero edificio di 350 metri cubi ovvero di 110 metri quadrati e, per quelli di cui al comma 1, lettera b), nel limite massimo del 20% della superficie utile. 4. Gli ampliamenti di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispettodi quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico ‐ambientale e di bioedilizia e, in particolare,dal DLgs 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla LR 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche. 5. La realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata:a) all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,ovvero al loro adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti, nonché dei parcheggi pertinenziali, fatto salvo quanto previsto dal comma 6; b) alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, secondo quantoprevisto dalla LR 12 settembre 2002, n. 31 (Istituzione del fascicolo del fabbricato) e successive modifiche e dal relativo regolamento regionale di attuazione 14 aprile 2005, n. 6, ovvero dagli specifici regolamenti comunali, qualora adottati. 6. Esclusivamente per le opere di urbanizzazione secondaria, comeindividuate dall’art. 3 del decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968, qualora venga comprovata l’impossibilità del loro adeguamento, i titoli edilizi abilitativi sono subordinati al pagamento, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario proporzionale al valore delle opere stesse, pari al 50% del valore degli oneri corrispondenti, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione del comune. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai comuni all’adeguamento dei servizi nei territori interessati dagli interventi. Qualora gli interventi di ampliamento siano realizzati negli ambiti interessati da piani di recupero, le risorse derivanti dai contributi straordinari, sono destinati ai consorzi di autorecupero, al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo. Per i fini di cui al presente comma i comuni individuano nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici. 7. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si cumulano con gli ampliamentieventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Nel caso di edifici a destinazione residenziale e non, gli ampliamenti consentiti alle singole unità immobiliari non possono superare cumulativamente i limiti di cui al comma 1. 8. La destinazione d’uso degli edifici di cui al comma 1 deve esseremantenuta per cinque anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori relativi agli interventi di ampliamento. 9. In ordine alle necessità di interventi di ampliamento della primacasa, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire con delibera del Consiglio comunale, adottata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione fino al massimo del 30% del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Art. 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici) 1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizicomunali vigenti sono consentiti, con esclusione delle zone C del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’art. 6, interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici di cui all’art. 2 a destinazione residenziale per almeno il 75%, con ampliamento entro il limite del 35% della volumetria o della superficie utile esistente. L’altezza degli edifici non può superare l’altezza massima degli edifici contermini, fermo restando il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente. 2. Gli edifici di cui al comma 1 sono ricostruiti in conformità allanormativa antisismica. 3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energeticoambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10% rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’art. 7 della l.r. 6/2008. 4. La realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione dicui al comma 1 è subordinata: a) all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondariaovvero al loro adeguamento in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, nonché dei parcheggi pertinenziali; b) alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, secondo quantoprevisto dalla l.r. 31/2002 e dal r.r. 6/2005, ovvero dagli specifici regolamenti comunali, qualora adottati; c) alla realizzazione di interventi di piantumazione di essenze arboreee vegetazionali che interessino almeno il 25% dell’area di pertinenza dell’intervento di sostituzione edilizia. 5. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si cumulano con gli ampliamentieventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. 6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegnoall’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 14 della LR 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) l’intervento di sostituzione edilizia, se volto alla realizzazione di ulteriori unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti, è, altresì, subordinato all’obbligo di destinare il 25% delle unità immobiliari aggiuntive alla locazione a canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un periodo non inferiore a otto anni. 7. Al fine di promuovere la qualità edilizia ed architettonica degliedifici di cui al presente articolo e dell’ambiente urbano, nel caso in cui il soggetto proponente l’intervento di sostituzione edilizia provveda mediante la procedura del concorso di progettazione, con l’assistenza degli ordini professionali competenti, l’ampliamento di cui al comma 1 è aumentato al 40%, purché l’intervento sia realizzato sulla base del progetto vincitore del concorso. 8. In ordine alle necessità di interventi di cui ai commi 1 e 2 adottatiin riferimento alla prima casa è riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire con delibera del Consiglio comunale, adottata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione fino al massimo del 30% del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Art. 5 (Interventi di recupero degli edifici esistenti) 1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizicomunali vigenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’art. 6: a) interventi di recupero per fini residenziali dei volumi accessoridegli edifici di cui all’art. 2, comma 2, a destinazione residenziale per almeno il 75% e con volumetria non superiore a 1000 metri cubi, limitatamente al 20% del volume o della superficie, fino ad un massimo di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati; b) interventi di recupero di parti accessorie degli edifici di cuiall’art. 2, comma 2, a destinazione prevalentemente residenziale, ubicati in zone destinate urbanisticamente all’agricoltura, a favore del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo, così come definito dall’art. 2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura e/o loro eredi. 2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), èsubordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione a destinazione residenziale. 3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispettodi quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico ‐ambientale e di bioedilizia e, in particolare,dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10% rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’art. 7 della l.r. 6/2008. 4. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelliprevisti dagli articoli 3 e 4. Art. 6 (Titoli abilitativi e termini per la presentazione delle domande) 1. Fermi restando i nulla osta, le autorizzazioni ed ogni altro atto diassenso comunque denominato previsti dalla normativa statale e regionale vigente e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gli interventi straordinari di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono consentiti previa denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente. Per gli interventi straordinari da realizzare nei territori ricadenti nei comprensori di bonifica previsti dall’art. 2, comma 1, lettera e), ai fini dell’ottenimento del titolo edilizio abilitativo deve essere, altresì, acquisito il parere del competente consorzio di bonifica, da rendersi entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende favorevolmente reso. 2. Gli interventi straordinari di sostituzione edilizia con demolizionee ricostruzione di cui all’art. 4, di volumetria superiore a 3.000 metri cubi, sono consentiti previa acquisizione del permesso di costruire ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 1 in ordine agli oneri concessori. 3. Ai fini della corresponsione degli oneri concessori di cui ai commi1 e 2, i comuni possono, con apposita deliberazione, applicare una riduzione, limitatamente al costo di costruzione, fino a un massimo del 30%. 4. La DIA e le domande di concessione del permesso di costruire dicui al comma 2 devono essere presentate a partire dalla scadenza del termine di 90 giorni di cui all’art. 2, comma 3 ed entro il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla medesima scadenza. 5. L’esecuzione dei lavori degli interventi previsti dalla presentelegge deve essere effettuata da imprese di costruzione in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Art. 7 (Programma integrato per il ripristino ambientale) 1. Allo scopo di riqualificare e recuperare i territori caratterizzatidalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, anche su proposta di consorzi, imprese e cooperative con documentata capacità tecnico ‐organizzativa ed economica adeguata all’importo dei lavorioggetto della proposta medesima, adottano, ai sensi della l.r. 22/1997, programmi integrati finalizzati al ripristino ambientale e all’incremento della dotazione di standard urbanistici, mediante la demolizione di porzioni di tessuti edilizi o di singoli edifici legittimamente realizzati in aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici e in aree naturali protette. 2. Il programma integrato prevede, disponendone la contestuale attuazione:a) la demolizione, a carico dei proprietari, delle porzioni di tessutiedilizi o dei singoli edifici e la cessione a titolo gratuito al comune dell’area oggetto del ripristino ambientale e della riqualificazione della stessa; b) la traslazione, previa localizzazione, delle volumetrie degli edificidemoliti in altre aree esterne a quelle vincolate di cui al comma 1, facendo ricorso anche al cambio di destinazione d’uso rispetto agli edifici demoliti, alla modifica delle destinazioni urbanistiche vigenti e all’aumento della capacità edificatoria; c) un incremento premiale fino ad un massimo del 50% del volumedegli edifici demoliti, in proporzione alla dotazione straordinaria di standard urbanistici proposta nel programma. Per i soli comuni del litorale marittimo l’incremento potrà essere portato fino al 60%, a condizione che la nuova destinazione sia turistico ‐ricettivaai sensi della LR 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla LR 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”) e successive modifiche, con durata non inferiore a venti anni. 3. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzatinel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico ‐ambientale e di bioediliziaed, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e successive modifiche e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10% rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’art. 7 della l.r. 6/2008. 4. I comuni individuano, con deliberazione del Consiglio comunale,gli ambiti destinati al ripristino ambientale e quelli destinati ad accogliere gli interventi di ricostruzione con riferimento allo strumento urbanistico vigente, individuando questi ultimi prioritariamente nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione agricola, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 4, della l.r. 22/1997 e successive modifiche e definiscono, altresì, i criteri e gli indirizzi per l’attuazione dei programmi integrati per il ripristino ambientale. 5. I programmi integrati di cui al presente articolo assumono caratteredi rilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree libere e singole funzioni urbanistiche, ma non possono comunque interessare le destinazioni urbanistiche che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato, ovvero il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità. Art. 8 (Programma integrato per il riordino urbano e delle periferie) 1. Per riqualificare gli ambiti urbani e le periferie con presenza difunzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici isolati a destinazione industriale dismessi, parzialmente utilizzati o degradati, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, adottano, ai sensi della l.r. 22/1997, programmi integrati finalizzati all’incremento degli standard urbanistici e al riordino del tessuto urbano. 2. Gli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 sono localizzatinei territori in cui si concentrano gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia previsti dal presente capo. 3. Il programma integrato può prevedere interventi di sostituzioneedilizia, modifiche di destinazione d’uso di aree e di immobili e l’incremento fino ad un massimo del 40% della volumetria o superficie demolita, a condizione che la ristrutturazione urbanistica preveda una dotazione straordinaria degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché una quota destinata ad edilizia residenziale sociale. Fatta salva la dotazione straordinaria degli standard, ai fini dell’applicazione del presente comma, gli interventi sugli edifici a destinazione industriale devono essere dimensionati esclusivamente sulla base della superficie esistente demolita. 4. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzatinel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico ‐ambientale e di bioediliziae, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10% rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’art. 7 della l.r. 6/2008. 5. I comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, individuano,con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente, gli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti, localizzandoli prioritariamente nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ovvero, qualora gli interventi riguardino gli edifici industriali di cui al comma 1, nei relativi lotti di pertinenza, limitatamente alle aree necessarie alla localizzazione degli interventi di sostituzione edilizia e dei relativi standard urbanistici, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione agricola, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 4, della l.r. 22/1997, e definiscono i criteri e gli indirizzi per l’attuazione dei programmi integrati per il riordino urbano e delle periferie. 6. I programmi integrati del presente articolo assumono carattere dirilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree libere e singole funzioni, ma non possono comunque interessare le destinazioni che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato ovvero il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità. Art. 9 (Misure per la riqualificazione urbanistica) 1. La Regione promuove la formazione degli strumenti urbanisticianche attuativi o dei programmi di iniziativa pubblica volti a sviluppare i processi urbanistici di ripristino ambientale, di riordino urbano e delle periferie di cui al presente capo, effettuati sulla base di bandi concorsuali di evidenza pubblica e mirati ad integrare gli obiettivi strategici pubblici previsti dai comuni con le proposte di iniziativa privata ricadenti nelle parti delle città e dei quartieri oggetto dei piani o dei programmi. 2. Alle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazioneda adottare entro 90 giorni dalla data di ‘entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi ed i criteri per 1’assegnazione dei contributi per la formazione degli strumenti di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto nella LR 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Abrogazione della LR 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche, fatta salva 1’estensione dei benefici a tutti i comuni del Lazio. 3. Gli oneri derivanti dai contributi per la formazione degli strumentiurbanistici di cui al comma 2 gravano sulle disponibilità del capitolo E 72505. 4. La Regione contribuisce al finanziamento delle opere per il perseguimentodegli obiettivi strategici di cui al comma 1 previste dai comuni, con le modalità stabilite nella LR 12 aprile 2007, n. 6 (Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia). Gli oneri di cui al presente comma gravano sul capitolo E 74509. Art. 10 (Modifica alla LR 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero afini abitativi dei sottotetti esistenti”) 1. La lettera f), del comma 1 dell’art. 3 della l.r. 13/2009 è sostituitadalla seguente: “f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge, a condizione che non comportino un aumento superiore al 20% della volumetria del sottotetto esistente.”. Art. 11 (Modifiche alla LR 26 giugno 1997, n. 22 “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione”) 1. Il comma 1 dell’art. 4 della l.r. 22/1997 è sostituito dal seguente:“1. Il comune adotta i programmi integrati di cui all’art. 3, presentati da soggetti pubblici o privati, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione, ovvero di 90 giorni, qualora siano in variante allo strumento urbanistico generale. Il comune può subordinare l’avvio dei programmi in variante ad un preventivo atto di indirizzo da assumersi con deliberazione di consiglio.”. 2. Al comma 2 dell’art. 4 della l.r. 22/1997 sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.”. 3. Al comma 3 dell’art. 4 della l.r. 22/1997 le parole da: “ trascorsi” a:“comma 4” sono soppresse. 4. Al comma 4 dell’art. 4 della l.r. 22/1997 le parole: “Al fine di”sono sostituite dalle seguenti: “In alternativa ai commi 2 e 3, al fine di”. 5. Prima del comma 1 dell’art. 3 è inserito il seguente:“01. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità edilizia, sicurezza nei luoghi di lavoro e regolarità contributiva gli interventi della presente legge sono presentati da soggetti pubblici o privati associati con soggetti in possesso di capacità tecnica, organizzativa ed economica adeguati all’importo dei lavori oggetto della proposta, che, all’atto di presentazione del programma integrato, dimostrino l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore e presentino il documento unico di regolarità contributiva (DURC).”. CAPO III ‐ EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALEArt. 12 (Edilizia residenziale sociale. Prime disposizioni per il diritto all’abitare) 1. In attesa della disciplina organica in materia di edilizia residenzialesociale, al fine di garantire il diritto all’abitare, la Regione promuove sul proprio territorio, con il concorso di Enti locali, aziende pubbliche, fondazioni no profit, imprese sociali, banche etiche e di altri soggetti senza scopo di lucro nonché delle imprese di costruzioni e delle cooperative di abitazione, l’edilizia residenziale sociale, intesa come disponibilità di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche quali esenzioni fiscali, assegnazioni di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico, destinati alla locazione permanente a canone sostenibile o a riscatto, ai sensi dell’art. 15, comma 5. Rientra, altresì, nell’edilizia residenziale sociale l’albergo sociale, consistente in una struttura residenziale in grado di fornire una sistemazione alloggiativa temporanea con servizi e spazi comuni. 2. Nelle aree ad alta tensione abitativa e in relazione alle fasce dipopolazione più esposte al disagio abitativo la Regione, per le finalità di cui al comma 1, si avvale, oltre che dei soggetti di cui al medesimo comma 1, delle ATER mediante la stipula di contratti di servizio, per la definizione di tutti i rapporti funzionali, prestazionali, economici e finanziari. 3. L’edilizia residenziale sociale è realizzata da operatori pubblici eprivati tramite l’offerta di alloggi in locazione o a riscatto, in modo da garantire l’integrazione di diverse fasce sociali e il miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari, anche attraverso la realizzazione di un progetto sociale di comunità ambientalmente e socialmente sostenibile con il supporto di strumenti e servizi per la riduzione dell’impatto ambientale, l’istruzione, la salute, il lavoro e l’educazione ambientale. 4. Sono definiti gestori di edilizia residenziale sociale i soggetti,pubblici e privati, che gestiscono alloggi di edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica, affidati a seguito di procedure di evidenza pubblica nonché di proprietà privata. I gestori di edilizia residenziale sociale sono iscritti in un elenco regionale, la cui tenuta è curata dall’assessorato regionale competente in materia di politiche della casa. Il regolamento previsto dal comma 5 disciplina i criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco e per la tenuta dello stesso. 5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggela Giunta regionale adotta un regolamento, ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, per la disciplina dei criteri di attuazione e gestione degli interventi di edilizia residenziale sociale, dei requisiti per l’accesso e la permanenza nella stessa, dei criteri per la determinazione del canone sostenibile e dei criteri e delle modalità per l’iscrizione all’elenco dei gestori di edilizia residenziale sociale e per la tenuta dello stesso. Il regolamento è adottato sentita la competente commissione consiliare, le organizzazioni sindacali degli inquilini più rappresentative nel territorio regionale, le associazioni di categoria delle imprese di costruzioni e delle cooperative di abitazione nonché le associazioni presenti sul territorio interessate alle problematiche del disagio abitativo. Art. 13 (Indirizzi ai comuni per garantire il passaggio da casa a casa di particolari categorie sociali) 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di garantire il passaggioda casa a casa dei soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) e delle famiglie oggetto di azioni di rilascio per morosità collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni individuati nell’art. 1 della l. 9/2007 possono istituire apposite commissioni per promuovere l’eventuale graduazione delle azioni di rilascio da parte della competente autorità giudiziaria ordinaria. 2. I comuni disciplinano il funzionamento e la composizione dellecommissioni di cui al comma 1, garantendo la presenza, previa intesa con le amministrazioni statali di appartenenza, di un rappresentante della prefettura e di un rappresentante della questura competenti per territorio, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni di proprietà edilizia maggiormente rappresentative individuate ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l. 431/1998 e successive modifiche e della convenzione nazionale sottoscritta ai sensi del medesimo art. 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999 e successive modifiche, nonché di un rappresentante dell’ATER competente territorialmente. Art. 14 (Misure a sostegno dei soggetti che hanno contratto o contrarranno mutui per l’acquisto della prima casa e per l’autorecupero) 1. Per sostenere gli individui che hanno contratto o intendono contrarreun mutuo finalizzato all’acquisto, alla costruzione, al recupero o all’autorecupero della prima casa, la Regione promuove misure di sostegno e garanzia. 2. Accanto al fondo di solidarietà per i mutui istituito dall’art. 13della LR 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009) è istituito, a favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40 mila euro che non presentano sufficienti garanzie per l’accensione di mutui, un fondo di garanzia finalizzato a consentire l’accesso al mutuo. I soggetti di cui al presente articolo non devono possedere altri immobili di proprietà nella Regione Lazio e il mutuo da contrarre non può essere superiore a quindici volte il loro reddito ISEE. Con apposita delibera di Giunta regionale sono stabiliti i requisiti per l’identificazione dei nuclei familiari interessati e la modalità di funzionamento del fondo la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio o a sue controllate. 3. Le misure di cui al comma 1 e 2 sono rivolte anche alle cooperativedi autorecupero di immobili pubblici. Per accedere a tali misure è necessario che almeno 2/3 dei soci della cooperativa abbiano almeno un reddito ISEE inferiore a 40 mila euro. Il fondo previsto al comma 2 può essere anche utilizzato per l’accensione di mutui individuali o la trasformazione dei mutui intrapresi dalle cooperative di autorecupero in mutui individuali e comunque finalizzati all’autorecupero di immobili pubblici. 4. Le risorse di cui al fondo di garanzia previsto dal comma 2 sonoutilizzate, fino a un limite massimo del 25% della disponibilità annuale, per la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari, anche monoparentali, costituiti da persone ultrasessantacinquenni con reddito ISEE, riferito all’intero nucleo familiare, inferiore o uguale a 25 mila euro, per ristrutturare o adeguare gli immobili di proprietà, destinati a prima casa, al fine della messa in sicurezza e adeguamento degli impianti tecnologici ed igienici, dell’incremento del risparmio energetico, dell’eventuale abbattimento delle barriere architettoniche e dell’installazione di apparecchiature di telesoccorso e telecontrollo. 5. Per la copertura delle spese previste dal presente articolo si provvedecon appositi fondi previsti dall’art. 13 della l.r. 31/2008 e dall’art. 75 della LR 28 aprile 2006, n. 4, relativo al fondo speciale di garanzia per la casa. Art. 15 (Programmazione regionale dell’edilizia residenziale sociale e piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata) 1. Al fine di garantire sul territorio regionale i livelli minimi essenzialidi fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, in attesa della riforma generale della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, la Regione predispone un’organica programmazione di interventi per l’edilizia residenziale sociale, tenendo conto in primo luogo delle necessità segnalate dai comuni definiti ad alta tensione abitativa e promuove un piano straordinario decennale di interventi finalizzati in particolare alla manutenzione e realizzazione di edilizia sovvenzionata anche attraverso il recupero di edifici dismessi, assicurando il coordinamento dei soggetti pubblici e privati e del terzo settore. In questo quadro la Regione promuove, d’intesa con i comuni interessati, il censimento delle realtà di emergenza alloggiativa presenti al fine di promuovere nei confronti dei nuclei interessati l’applicazione della disposizione di cui al comma 4, lettera a). 2. Nella programmazione regionale di cui al comma 1 sono ricompresi,in particolare, gli interventi comunque rivolti all’incremento dell’offerta abitativa da destinare prioritariamente a nuclei familiari a basso reddito e ad altri soggetti in condizioni sociali ed economiche svantaggiate, come individuati, anche in sede di finanziamento degli interventi stessi, da apposita deliberazione della Giunta regionale. 3. Nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale ricadono sia gli alloggidestinati alla locazione a canone sostenibile di cui all’art. 1, commi 258, 259, 285 e 286 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‐ Legge finanziaria 2008) sia gli alloggi sociali come definiti edisciplinati dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea). 4. Per le finalità di cui al comma 1 ed in base all’intesa ai sensiall’art. 8, comma 6, della l. 131/2003 tra Stato, Regioni ed Enti locali, sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, come pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 29 aprile 2009 n.98, la Regione individua una serie di strumenti per garantire a tutti i soggetti di cui al comma 1 il diritto all’abitare attraverso: a) interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a totalecarico del soggetto pubblico volti ad aumentare la disponibilità di alloggi destinati alla fasce sociali più deboli; b) interventi di edilizia agevolata e convenzionata realizzati da impresedi costruzioni e cooperative di abitazione destinati alla locazione o alla proprietà; c) interventi di edilizia residenziale sociale volti ad aumentare la disponibilitàdi alloggi posti in affitto a canone sostenibile o a riscatto così come definito nel comma 5 promossi sia da soggetti pubblici che privati e destinati alle fasce sociali non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato; d) interventi volti a sostenere le fasce sociali in difficoltà nell’accessoalla prima casa sul libero mercato, sia nell’acquisto che nella locazione. 5. Fermo restando quanto previsto all’art. 70 della l.r. 31/2008, la locazionedegli alloggi di edilizia residenziale sociale, anche agevolata, può essere trasformata in riscatto, purché sia garantita per l’inquilino la possibilità di scelta qualora voglia rimanere in affitto. Qualora l’inquilino non eserciti il diritto al riscatto esso verrà esercitato dall’ATER del territorio di competenza che continuerà a garantire all’inquilino il diritto alla locazione nei limiti e secondo i criteri e le modalità da definire in sede di applicazione della previsione contenuta nell’art. 15, comma 2, lettera c), della LR 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica). 6. Nelle more dell’istituzione di uno specifico tributo regionale aisensi di quanto previsto dall’art. 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione), il 5% del gettito della tassa automobilistica è destinato, a partire dall’esercizio finanziario 2010, all’attuazione degli interventi di cui al piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata. Art. 16 (Misure urgenti per gli immobili della Regione, delle ATER, degli altri enti dipendenti della Regione e degli Enti locali) 1. Al fine di incrementare l’offerta di alloggi sociali, la Regione, leATER e gli altri enti dipendenti dalla Regione e gli Enti locali, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, possono eseguire sugli edifici di loro proprietà, sia a destinazione non residenziale che residenziale, rispettivamente, il cambio di destinazione ad uso residenziale, con o senza opere, nonché il frazionamento di unità abitative con il rispetto della superficie minima stabilita nel regolamento edilizio che, in assenza di specifica previsione, non può essere inferiore a 38 metri quadrati. Le ATER e gli Enti locali possono, altresì, utilizzare, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, anche al fine di realizzare alloggi privi di barriere architettoniche, i piani terra liberi degli edifici di loro proprietà non oggetto dei vincoli di tutela prevista dalla legislazione vigente o degli strumenti urbanistici. 2. Negli edifici di cui al comma 1 sono altresì consentiti gli interventidi ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di cui al Capo II, nel rispetto dei limiti ivi previsti. 3. Gli interventi previsti dal comma 2 sono realizzati dalla Regione,dalle ATER, dagli altri enti dipendenti dalla Regione e dagli Enti locali nel rispetto e salvaguardia delle caratteristiche storicoarchitettoniche degli edifici e dell’impianto urbanistico. 4. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino unamodifica della destinazione d’uso, gli stessi sono comunicati ai comuni interessati. Art. 17 (Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica) 1. I comuni, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle aree per l’ediliziaresidenziale pubblica inserite negli ambiti urbanistici compresi nei piani di zona, anche in eccedenza del fabbisogno abitativo previsto e previa valutazione della sostenibilità del maggior carico insediativo, possono effettuare: a) l’aumento della previsione edificatoria delle aree già destinatedallo strumento urbanistico ad edilizia residenziale pubblica, fermo restando il rispetto dello standard urbanistico minimo inderogabile riferito al numero degli abitanti complessivamente insediati, ivi compresi quelli derivanti dall’incremento; b) la variazione in edilizia residenziale sociale degli standard urbanistici,eventualmente eccedenti rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, qualora si accerti, nell’ambito del piano di zona, il rispetto della misura minima inderogabile riferita al numero degli abitanti complessivamente insediati, ivi compresi quelli derivanti dall’incremento; c) interventi di ristrutturazione urbanistica.2. Per le finalità del presente articolo i comuni, in relazione alle diversetipologie di intervento, possono adottare, anche attivando processi partecipativi che coinvolgano gli abitanti di quartieri interessati: a) varianti ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167(Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare); b) le localizzazioni degli interventi con le procedure di cui all’art. 51della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata); c) i programmi integrati di cui alla l.r. 22/1997;d) la variante urbanistica di cui all’art. 66 bis della l.r. 38/1999.3. Alle varianti e ai piani e programmi per la realizzazione degli interventidi cui al comma 1, lettere a) e b), ricadenti all’interno degli attuali perimetri dei piani di zona, anche se decaduti o in corso di attuazione ai sensi dell’art. 5 bis del decreto ‐legge 27 maggio 2005, n.86 (Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio) convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.148 ovvero aventi una diversa destinazione urbanistica ai sensi degli strumenti urbanistici generali vigenti, si applica la procedura prevista dall’art. 1 della l.r. 36/1987 come modificato dalla presente legge, salvo quanto previsto dall’art. 1 bis della medesima l.r. 36/1987, come introdotto dalla presente legge. 4. I programmi integrati di cui al comma 2, lettera c) possono comprendereanche aree libere e singole funzioni urbanistiche, con esclusione di quelle interessate da destinazioni che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico generale vigente, ovvero al sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità. I programmi integrati possono ricomprendere, altresì, le zone indicate dall’art. 2, commi 4 e 5, della l.r. 22/1997, per i fini e con i limiti ivi previsti. 5. Ai soli fini della dotazione di edilizia residenziale sociale, prevalentementeper le categorie degli anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate e degli studenti fuori sede per assicurare il diritto allo studio, i comuni possono variare le destinazioni del proprio strumento urbanistico generale vigente, nel limite massimo del 10% delle destinazioni stesse, con esclusione di quelle di cui al comma 1, di quelle che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico generale vigente, ovvero al sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture, della mobilità e delle zone agricole, fatte salve le fattispecie previste al comma 4. 6. Gli interventi previsti negli strumenti di cui al comma 2 devonoessere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico ‐ambientale e dibioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10% rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’art. 7 della l.r. 6/2008. Art. 18 (Standard per l’edilizia residenziale sociale) 1. Fatto salvo quanto disciplinato dalle norme di attuazione deglistrumenti urbanistici vigenti, al fine di soddisfare il fabbisogno di alloggi sociali ed evitarne la concentrazione in circoscritti ambiti urbani, negli strumenti urbanistici generali di nuova formazione e nei relativi strumenti attuativi, nonché nelle varianti generali di nuova formazione, alle aree necessarie per la dotazione degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 sono aggiunte le aree o immobili per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale, in applicazione dell’art. 1, commi 258 e 259, della l. 244/2007 da cedere gratuitamente da parte dei proprietari singoli o in forma consortile o associata, all’amministrazione comunale. 2. In relazione al tipo di intervento urbanistico, la cessione gratuitadi cui al comma 1 riguarda prevalentemente le zone C del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ricomprese nei piani urbanistici attuativi. 3. Nei casi di cui al comma 1 la cessione delle aree per l’edilizia residenzialesociale è determinata nella misura minima del 20% dell’area fondiaria edificabile, fatte salve le cessioni complessive per gli standard urbanistici. I comuni, al fine di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale sociale, possono incrementare tale percentuale. 4. Per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanisticoed edilizio, di miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, la percentuale di cui al comma 3 è elevata al 50%, limitatamente alla edificabilità aggiunta generata dallo strumento urbanistico generale rispetto alle previgenti previsioni. Sono fatte salve le maggiori percentuali previste dagli strumenti urbanistici generali già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Nell’ambito delle percentuali di area fondiaria edificabile destinateall’edilizia residenziale sociale indicate nei commi 3 e 4, i comuni riservano almeno la metà delle stesse alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata. 6. Nell’ambito degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, glistandard di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 devono essere dimensionati con riferimento al numero di abitanti previsti, ivi compresi quelli derivanti dalla quota per l’edilizia residenziale sociale. 7. Fatta salva la cessione gratuita delle aree di cui al presente articolo,ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale, il comune può, nell’ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale pari alla capacità edificatoria delle aree fondiarie cedute per l’edilizia residenziale sociale e stabilire oneri straordinari in relazione all’incremento del valore immobiliare. Il comune può, con procedure ad evidenza pubblica, assegnare quota ‐parte delle aree acquisite,destinandole ad edilizia libera residenziale destinata ad affitti a canone concordato o alle altre forma stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale. Art. 19 (Accelerazioni procedurali per gli interventi di edilizia residenziale pubblica) 1. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali diedilizia residenziale pubblica già programmati e finanziati, con particolare riferimento a quelli attribuiti alle ATER, assicurando l’efficace utilizzo delle risorse disponibili, la Regione adotta i provvedimenti necessari per il concreto avvio del procedimento e per la regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi stessi. 2. In caso di inadempienza delle ATER nell’attuazione degli interventidi cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 30/2002. 3. In caso di inadempienza degli Enti locali nell’attuazione degli interventidi cui al comma 1, la struttura regionale competente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 49 dello Statuto, accertata l’inerzia o l’inadempimento del comune, diffida quest’ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l’inerzia o l’inadempimento, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale la quale delibera sull’esercizio dei poteri sostitutivi attraverso un commissario ad acta, da nominare con decreto del Presidente della Regione. Il decreto di nomina è comunicato al comune interessato. Art. 20 (Fascicolo del fabbricato di edilizia residenziale pubblica) 1. I soggetti beneficiari di finanziamento regionale per l’edilizia residenzialepubblica, ivi compresa l’edilizia agevolata ‐convenzionata,devono curare la redazione del fascicolo del fabbricato previsto dalla l.r. 31/2002, secondo le modalità indicate nel r.r. 6/ 2005, ovvero negli specifici regolamenti comunali, qualora adottati. 2. Il fascicolo del fabbricato deve essere allegato al quadro tecnicoeconomicofinale dell’intervento; la sua assenza non consente l’erogazione a saldo del contributo regionale e la conclusione del procedimento relativo all’intervento finanziato, ivi compreso, per quanto riguarda l’edilizia agevolata ‐convenzionata, il rilascio degliattestati di possesso dei requisiti soggettivi. 3. La spesa relativa alla redazione del fascicolo del fabbricato puòessere compresa, nella misura convenzionalmente determinata dalla Regione, fra gli oneri complementari previsti dal quadro tecnicoeconomico di cui al comma 2. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazionenei riguardi degli interventi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora pervenuti ad inizio lavori. 5. Le ATER, per la redazione del fascicolo del fabbricato di loro esclusivaproprietà e gestione, possono predisporre proposte programmatiche e richiedere alla Regione la concessione di contributi nei limiti e secondo i criteri e le priorità determinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Art. 21 (Modifiche alla LR 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche) 1. Al comma 4 dell’art. 29 della l.r. 38/1999 dopo le parole: “soddisfacimentodei fabbisogni” sono inserite le seguenti: “anche abitativi nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale”. 2. Alla lettera f) del comma 1 dell’art. 30 della l.r. 38/1999 sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché gli interventi di edilizia residenziale sociale ai sensi dell’art. 1, commi 258 e 259 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008);”. 3. Dopo l’art. 53 della l.r. 38/1999 e successive modifiche è inserito ilseguente: “Art. 53 bis (Indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi) 1. I comuni, in relazione alle specifiche caratteristiche del paesaggiorurale delle zone agricole, prevedono nei propri regolamenti edilizi, oltre a quanto previsto dalla LR 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche e in particolare dall’art. 6, specifiche modalità di intervento, prescrivendo l’utilizzo di materiali e di tecniche costruttive tradizionali volti al mantenimento delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici rurali.”. Art. 22 (Modifica all’art. 66bis della l.r. 38/1999) 1. Al comma 1 dell’art. 66bis della l.r. 38/1999 dopo le parole:“provvede alla formazione e approvazione dello strumento urbanistico generale” sono inserite le seguenti: “o di sue varianti”. CAPO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALIArt. 23 (Osservanza degli standard urbanistici) 1. Qualora i comuni, nella formazione dei nuovi strumenti urbanisticigenerali, utilizzino, al fine di migliorare la qualità abitativa, parametri dimensionali per ogni abitante o stanza equivalente, insediati o da insediare, superiori a quelli stabiliti dall’art. 3, comma 2, del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, gli stessi comuni, al fine di osservare il rispetto degli standard urbanistici e non diminuire la quantità e la qualità della dotazione di servizi e verde pubblico nella città o in ciascuna porzione urbana interessata dalla variante, devono applicare un proporzionale incremento ai corrispondenti minimi inderogabili previsti dallo stesso decreto. 2. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali già approvati oadottati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché i relativi strumenti urbanistici necessari alla loro attuazione, ivi comprese le varianti ai piani attuativi di cui agli articoli 1 e 1 bis della l.r. 36/1987, come modificata dalla presente legge. Art. 24 (Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria) 1. Al fine di consentire il completamento delle opere di urbanizzazioneprimaria delle periferie, i comuni possono derogare a quanto disposto dall’art. 17, commi 1 e 2 della LR 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie). Art. 25 (Procedimenti in corso per il rilascio del titolo edilizio abilitativo in sanatoria.Nuclei edilizi abusivi) 1. Al fine di consentire l’applicazione della presente legge, i soggettiche alla data di entrata in vigore della stessa abbiano presentato domanda di concessione del titolo edilizio abilitativo in sanatoria e non si sia formato il prescritto silenzio assenso nè il comune abbia provveduto al rilascio del titolo medesimo possono richiedere al comune stesso la definizione prioritaria dei relativi procedimenti. 2. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune, entro 90giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifica domanda alla quale sono allegate la copia della richiesta del titolo edilizio abilitativo in sanatoria e la dichiarazione che l’edificio oggetto della richiesta di sanatoria ricada nei casi previsti dagli articoli 3, 4 e 5. I comuni definiscono i relativi procedimenti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. 3. I comuni, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, adottano le perimetrazioni dei nuclei edilizi abusivi ai sensi della LR 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente), e successive modifiche, tenendo conto delle costruzioni abusive ultimate entro la data del 31 marzo 2003. Art. 26 (Modifiche alla LR 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico ‐edilizia e snellimento delle procedure” esuccessive modifiche) 1. L’art. 1 della l.r. 36/1987 è sostituito dal seguente: “Art. 1 ‐ 1. Ipiani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e quelli previsti dall’ art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di programmi e coordinamento di edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), nonché dei nuclei abusivi e i toponimi, i programmi di intervento di cui all’art. 11 del decreto ‐legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazionedegli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modifiche, i programmi integrati di intervento di cui alla LR 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione) nonché ogni ulteriore piano attuativo dello strumento urbanistico generale non sono sottoposti ad approvazione regionale quando comportano le varianti allo strumento urbanistico generale di seguito elencate: a) la viabilità primaria per la parte che interessa il comprensorio oggettodello strumento attuativo, a condizione che le modifiche alla stessa apportate non compromettano l’ attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilità’ quali risultano fissate da dette previsioni; b) l’adeguamento dello strumento urbanistico generale ai limiti erapporti fissati dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e da leggi regionali; c) il reperimento, all’ esterno dei nuclei edilizi abusivi oggetto dellavariante prevista dall’ art. 1 della LR 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche, delle aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi quando sussista la comprovata impossibilità di soddisfare tali esigenze nell’ambito dei nuclei medesimi; d) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recuperourbanistico ai sensi della l.r. 28/1980 e della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico ‐edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, operate al fine di inserire nel comprensorio edifici adiacenti; e) fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 bis, comma 1, lettera d), ilmutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista, entro il limite massimo del 30% e non comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi; f) le modifiche planovolumetriche che alterano le caratteristiche tipologichedegli edifici. 2. La deliberazione comunale con la quale si adottano gli strumentiurbanistici attuativi di cui al comma 1 è pubblicata nell’Albo pretorio del comune e, successivamente al ricevimento delle eventuali opposizioni, è inviata, con gli atti che la corredano, alla Regione che, entro 30 giorni dal ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge. 3. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al presente articolo sonoapprovati dal comune con deliberazione consiliare, che non può essere adottata prima della scadenza del termine di cui al comma 2. Con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo il comune decide sulle eventuali opposizioni pervenute, si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione entro i successivi 15 giorni.”. 2. Dopo l’art. 1 della l.r. 36/1987 è inserito il seguente: “Art. 1 bis ‐1. I piani attuativi di cui all’ art. 1 sono approvati dal Consiglio comunalesenza l’applicazione delle procedure di cui al medesimo art. 1, commi 2 e 3, quando sono conformi allo strumento urbanistico generale. I piani attuativi non comportano varianti quando riguardano: a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinatia verde pubblico e servizi; b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale,quando l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell’ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale; c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previstedallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro il 20%; d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzionenella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10% e non comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi; e) le modifiche all’altezza degli edifici in misura non superiore ametri 1,00 purché senza variazione del numero dei piani e nel rispetto delle norme relative alle distanze degli edifici dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà; f) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristichetipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze oltre i limiti previsti dalla lettera e); g) le modifiche che incidono sull’entità delle cubature dei locali tecnicied impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unità immobiliari, nonché le modifiche che variano il numero delle unità stesse; h) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazionegrafica del piano; i) le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze sopravvenute,quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici; l) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20%, degli insediamenti,dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione degli standard urbanistici; m) l’individuazione delle zone di recupero di cui all’art. 27 della l.457/1978; n) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizioesistente di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche; o) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportinomodifiche al perimetro del piano o del programma; p) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei tracciatidella viabilità primaria; q) la suddivisione dei comparti edificatori in sub‐comparti, ivi inclusiquelli ricadenti nelle zone di recupero dei nuclei edilizi abusivi, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici. 2. Sono fatte salve le procedure dell’art. 6 della l.r. 22/1997 per le lettered), e), f), g), h) e l) di cui al presente articolo. Sono fatte salve, altresì, le procedure di approvazione delle modifiche dei programmi di recupero urbano stabilite nei rispettivi accordi di programma.”. 3. All’art. 2 della l.r. 36/1987:a) al comma 2 le parole da: “dal comma 1 del precedente art.” sonosostituite dalle seguenti: “dall’art. 1”; b) al comma 3 dopo le parole: “schema di convenzione” sono inseritele seguenti: “autorizzano il sindaco alla stipula della convenzione con il proprietario o i proprietari lottizzanti e”; c) il comma 5 dell’art. 2 della l.r. 36/1987 è sostituito dal seguente:“Con deliberazione da adottare entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il Consiglio comunale si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione e in caso di assenza delle suddette osservazioni la deliberazione non è dovuta.”. 4. Al comma 3 dell’art. 4 della l.r. 36/1987 le parole: “il termine di120 giorni” sono sostituite dal seguente: “il termine di 90 giorni”. Art. 27 (Prevenzione del rischio sismico. Adeguamento della LR 5 gennaio 1985, n. 4 “Prime norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure”) 1. Con regolamento autorizzato adottato ai sensi dell’art. 47, comma2, lettera c), dello Statuto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina, in conformità alla normativa statale vigente in materia di prevenzione del rischio sismico e, in particolare, alle disposizioni di cui al Capo IV, Sezione II, del d.p.r. 380/2001 e dell’art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche), i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell’inizio dei lavori, per l’autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l’adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per l’espletamento dei controlli. 2. Fatto salvo quanto previsto dalla suddetta normativa statale, ilregolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi: a) snellimento delle procedure, nel rispetto di quanto previstodall’art. 20 della l. 741/1981 ed adeguamento delle stesse alla vigente normativa statale; b) controllo di tutte le costruzioni con funzioni pubbliche o strategichedi particolare rilevanza, quali strutture ospedaliere, strutture civili, strutture militari, strutture industriali, infrastrutture, nonché di tutte le costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi quali strutture per l’istruzione, strutture destinate a manifestazioni culturali, sportive e spettacoli, mercati, strutture civili e industriali; c) controllo a campione sorteggiato per le restanti costruzioni convalore del campione crescente in funzione della pericolosità sismica del territorio. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cuial comma 1, sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l.r. 4/1985. Art. 28 (Modifiche alla LR 12 settembre 2002, n. 31 “Istituzione del fascicolo del fabbricato” e successive modifiche) 1. Alla lettera e) del comma 1 dell’art. 3 della l.r. 31/2002 e successivemodifiche sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “finalizzate, tra 1’altro, a concordare agevolazioni economiche a favore dei proprietari degli edifici;”. 2. Al comma 1 dell’art. 4 della l.r. 31/2002 le parole da: “, con le modificazioni”a:”nel tempo” sono sostituite dalle seguenti: “. La valutazione delle condizioni di sicurezza e staticità dell’edificio è effettuata, altresi, tenendo conto delle modificazioni e adeguamenti dell’edificio, conosciuti o conoscibili con 1’ordinaria diligenza da parte del proprietario.”. 3. Al comma 2 dell’art. 4 della l.r. 31/2002 sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: “Qualora il proprietario non dia seguito all’ulteriore fase di approfondimento conoscitivo, il professionista incaricato ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici comunali, specificando il grado di rischio per la sicurezza dell’edificio.”. 4. Dopo il comma 1 dell’art. 7 della l.r. 31/2002 è inserito il seguente:“1 bis. L’acquisizione presso gli uffici regionali della documentazione tecnico ‐amministrativa necessaria alla predisposizione delfascicolo avviene senza oneri per il richiedente. Gli Enti locali possono prevedere analoghe forme di agevolazione.”. 5. Il comma 4 dell’art. 7 della l.r. 31/2002 è sostituito dal seguente:“4. Al fine di consentire la redazione del fascicolo del fabbricato, la Regione e i comuni prevedono forme di incentivo o di agevolazione per i proprietari in condizioni economiche o sociali disagiate. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti per 1’accesso alle forme di incentivo o agevolazione nonchè le modalità di concessione.”. 6. Dopo 1’art. 7 della l.r. 31/2002 e inserito il seguente: “Art. 7 bis (Sanzioni) ‐ 1. La violazione dell’obbligo di redazione del fascicolodel fabbricato comporta 1’applicazione a carico degli obbligati di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro.”. Art. 29 (Modifiche alla LR 3 agosto 2004, n. 10 “Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche” e successive modifiche) 1. Dopo il comma 2 dell’art. 1 della l.r. 10/2004 e successive modifichesono aggiunti, in fine, i seguenti: “2 bis. I soci delle cooperative edilizie di cui al comma 1, destinatari della sovvenzione regionale finanziata in base alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per 1’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, che non abbiano ottenuto la liquidazione dell’intero importo dovuto, mantengono l’inserimento nella prima fascia di reddito considerato alla data di assegnazione della sovvenzione alla cooperativa, senza obbligo di restituzione dell’importo già liquidato. 2 ter. Ai soci delle cooperative edilizie di cui al comma l che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione della sovvenzione regionale finanziata in base al decreto ‐legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per 1’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ancorchè erogata nella misura del 30%, si applicano le disposizioni di cui alla 1. 179/1992 per consentire la trasformazione della locazione a termine in proprietà degli alloggi. A tal fine le cooperative interessate richiedono alla Regione l’autorizzazione alla trasformazione e provvedono al conseguente adeguamento della convenzione stipulata con i comuni.”. |
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