LAZIO LR 11 AGOSTO 2009, N. 21

Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per

l’edilizia residenziale sociale

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 21 agosto 2009, n. 31, s.o. n.

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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei vincoli relativi ai beni culturali,

paesaggistici e ambientali nonché della normativa sulle zone agricole,

a partire dall’intesa sull’atto concernente misure per il rilancio

dell’economia attraverso l’attività edilizia, pubblicata sulla Gazzetta

ufficiale del 29 aprile 2009, n. 98, adottata tra Stato, Regioni ed Enti

locali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131

(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica

alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disciplina:

a) misure straordinarie ed urgenti nel settore edilizio, finalizzate a

contrastare la crisi economica ed a favorire l’adeguamento del patrimonio

edilizio esistente alla normativa antisismica, il miglioramento

della qualità architettonica e la sostenibilità energeticoambientale

del patrimonio stesso, secondo le tecniche, le disposizioni

ed i principi della bioedilizia;

b) misure urgenti per incrementare e sostenere l’offerta di edilizia

residenziale sovvenzionata e sociale;

c) modalità di coordinamento e di integrazione delle misure straordinarie

ed urgenti di cui alle lettere a) e b), nell’ambito di programmi

integrati di riqualificazione urbana, di promozione

dell’edilizia residenziale sociale, di ripristino ambientale e di risparmio

energetico;

d) lo snellimento delle procedure in materia urbanistica tramite le

modifiche ovvero le integrazioni alle leggi regionali 2 luglio 1987,

n. 36 (Norme in materia di attività urbanisticoedilizia e snellimento

delle procedure) e successive modifiche, 26 giugno 1997, n.

22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la

riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio

della Regione), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del

territorio) e successive modifiche e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni

per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti).

CAPO II MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di

ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione

degli edifici di cui agli articoli 3, 4 e 5 per i quali, alla data di

entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata al comune

la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ai sensi del DPR 6 giugno

2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia edilizia) e successive modifiche, ovvero che risultino

comunque ultimati ai sensi della normativa previgente, ivi compresi

gli edifici per i quali intervenga il rilascio del titolo edilizio abilitativo

in sanatoria entro il termine di cui all’art. 6, comma 4, con esclusione

degli edifici abusivi e degli immobili vincolati ai sensi della

parte II del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e

del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e

successive modifiche nonché di quelli situati:

a) nelle zone territoriali omogenee A di cui al decreto del Ministro

per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità

edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi

tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e

spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico

o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi

strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi

dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) o, qualora gli strumenti

urbanistici generali non individuino le zone A, nei tessuti

storici tutelati dalle specifiche norme degli strumenti urbanistici

generali o, in mancanza, negli insediamenti urbani storici individuati

dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR);

b) nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto del Ministro

per i lavori pubblici 2 aprile 1968 limitatamente agli edifici rurali

con caratteri storicotipologicitradizionali, quali casali e complessi

rurali, che, ancorché non vincolati dal PTPR, siano stati realizzati

in epoca anteriore al 1930 e registrati in appositi censimenti

dai comuni interessati;

c) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;

d) nelle aree naturali protette;

e) nelle fasce di rispetto dei territori costieri e dei territori contermini

ai laghi di cui, rispettivamente, all’art. 5, comma 1 e all’art. 6,

comma 1, della LR 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e

tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive

modifiche nonché nelle fasce di rispetto delle acque interne;

f) nelle zone di rischio molto elevato ed elevato individuate dai

piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio

1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale

della difesa del suolo) e successive modifiche e alla LR 7 ottobre

1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) e successive

modifiche, adottati o approvati, fatta eccezione per i territori ricadenti

nei comprensori di bonifica in cui la sicurezza del regime

idraulico è garantita da sistemi di idrovore;

g) nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici

ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei

servizi pubblici generali;

h) nelle fasce di rispetto delle strade statali, ferroviarie e autostradali.

2. Relativamente alle zone agricole, resta fermo quanto previsto dagli

articoli 55 e seguenti della l.r. 38/1999 e successive modifiche, fatto

salvo quanto previsto per l’ampliamento della volumetria residenziale

dall’art. 3, comma 1, lettera a) nonché, per gli interventi di

recupero degli edifici esistenti, dall’art. 5, limitatamente ai coltivatori

diretti ed agli imprenditori agricoli, come definiti dall’art. 2135 del

codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura e/o loro eredi.

3. I comuni, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, possono individuare, con deliberazione del

Consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico nei

quali, in ragione di particolari qualità di carattere urbanistico ed architettonico,

limitare o escludere gli interventi previsti nel presente

articolo.

4. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i parametri urbanistici

ed edilizi della volumetria o della superficie utile, utilizzati per il

calcolo dei volumi o delle superfici degli edifici esistenti nonché degli

edifici compresi nei piani previsti dalla presente legge, devono

essere gli stessi utilizzati per il calcolo degli ampliamenti previsti

negli articoli 3 e 4.

Art. 3 (Interventi di ampliamento degli edifici)

1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi

comunali vigenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo

di cui all’art. 6, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti

massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile:

a) 20%, per gli edifici indicati nell’art. 2 a destinazione residenziale,

uniplurifamiliari, ivi comprese le case famiglia di cui alla LR 12

dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione

all’aperture ed al funzionamento di strutture che prestano servizi

socioassistenziali), e di volumetria non superiore a 1000 metri

cubi, per un incremento complessivo massimo, per l’intero edificio,

di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati;

b) 10% per gli edifici di cui all’art. 2 a destinazione non residenziale

per l’artigianato, la piccola industria e gli esercizi di vicinato, come

definiti dall’art. 24, comma 1, lettera a), n. 1 della LR 18 novembre

1999, n. 33, di superficie non superiore a 1000 metri quadrati,

purché venga mantenuta la specifica destinazione d’uso per

almeno dieci anni e gli interventi siano subordinati

all’installazione o al miglioramento dei sistemi di abbattimento

degli inquinanti, al monitoraggio delle emissioni, al risparmio

energetico e allo studio di materiali e procedure innovative che

possano ridurre l’impatto ambientale.

2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:

a) in adiacenza al corpo di fabbrica dell’edificio, con esclusione della

sopraelevazione, ad eccezione degli interventi previsti dall’art. 3,

comma 1, lettera f), della l.r. 13/2009, come modificata dalla presente

legge ovvero degli interventi di realizzazione del tetto con

pendenza massima delle falde pari al 35%, utilizzando il sottotetto;

b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa

vigente;

c) in relazione alle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, per gli edifici

dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati

successivamente all’attribuzione della suddetta classificazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c), per gli edifici

realizzati in zone classificate a rischio sismico gli ampliamenti di cui

al comma 1 sono consentiti esclusivamente a condizione che l’intero

edificio sia adeguato alla normativa antisismica. In tal caso, qualora

1’ampliamento di cui al comma 1 riguardi edifici ricadenti nella zona

sismica 1 o sottozona sismica 2°, come individuate dalla deliberazione

della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387, lo stesso è consentito,

con riferimento a quelli di cui al comma 1, lettera a), nel

limite massimo del 35% della volumetria esistente o della superficie

utile per un incremento complessivo massimo per 1’intero edificio

di 350 metri cubi ovvero di 110 metri quadrati e, per quelli di cui al

comma 1, lettera b), nel limite massimo del 20% della superficie utile.

4. Gli ampliamenti di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto

di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia

di sostenibilità energeticoambientale e di bioedilizia e, in particolare,

dal DLgs 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché

dalla LR 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di

architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche.

5. La realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata:

a) all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,

ovvero al loro adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico

connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile

degli edifici esistenti, nonché dei parcheggi pertinenziali, fatto

salvo quanto previsto dal comma 6;

b) alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, secondo quanto

previsto dalla LR 12 settembre 2002, n. 31 (Istituzione del fascicolo

del fabbricato) e successive modifiche e dal relativo regolamento

regionale di attuazione 14 aprile 2005, n. 6, ovvero dagli specifici

regolamenti comunali, qualora adottati.

6. Esclusivamente per le opere di urbanizzazione secondaria, come

individuate dall’art. 3 del decreto del Ministro per il lavori pubblici

2 aprile 1968, qualora venga comprovata l’impossibilità del loro adeguamento,

i titoli edilizi abilitativi sono subordinati al pagamento,

oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario proporzionale

al valore delle opere stesse, pari al 50% del valore degli

oneri corrispondenti, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione

del comune. Le risorse derivanti dai contributi straordinari

sono destinate dai comuni all’adeguamento dei servizi nei territori

interessati dagli interventi. Qualora gli interventi di ampliamento

siano realizzati negli ambiti interessati da piani di recupero, le risorse

derivanti dai contributi straordinari, sono destinati ai consorzi di

autorecupero, al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione

a scomputo. Per i fini di cui al presente comma i comuni individuano

nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono

gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici.

7. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si cumulano con gli ampliamenti

eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli

strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Nel caso di edifici

a destinazione residenziale e non, gli ampliamenti consentiti alle

singole unità immobiliari non possono superare cumulativamente i

limiti di cui al comma 1.

8. La destinazione d’uso degli edifici di cui al comma 1 deve essere

mantenuta per cinque anni dalla dichiarazione di ultimazione dei

lavori relativi agli interventi di ampliamento.

9. In ordine alle necessità di interventi di ampliamento della prima

casa, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire con delibera

del Consiglio comunale, adottata entro 90 giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, una riduzione fino al massimo

del 30% del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione

primaria e secondaria.

Art. 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione

degli edifici)

1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi

comunali vigenti sono consentiti, con esclusione delle zone C del decreto

del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, previa acquisizione

del titolo abilitativo di cui all’art. 6, interventi di sostituzione

edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici di cui all’art. 2

a destinazione residenziale per almeno il 75%, con ampliamento entro

il limite del 35% della volumetria o della superficie utile esistente.

L’altezza degli edifici non può superare l’altezza massima degli

edifici contermini, fermo restando il rispetto delle distanze previste

dalla normativa vigente.

2. Gli edifici di cui al comma 1 sono ricostruiti in conformità alla

normativa antisismica.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1

devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

statale e regionale in materia di sostenibilità energeticoambientale

e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché

dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti

inferiore del 10% rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di

energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti

più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui

all’art. 7 della l.r. 6/2008.

4. La realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di

cui al comma 1 è subordinata:

a) all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

ovvero al loro adeguamento in relazione al maggior carico urbanistico

connesso al previsto aumento di volume o di superficie

degli edifici esistenti, nonché dei parcheggi pertinenziali;

b) alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, secondo quanto

previsto dalla l.r. 31/2002 e dal r.r. 6/2005, ovvero dagli specifici

regolamenti comunali, qualora adottati;

c) alla realizzazione di interventi di piantumazione di essenze arboree

e vegetazionali che interessino almeno il 25% dell’area di pertinenza

dell’intervento di sostituzione edilizia.

5. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si cumulano con gli ampliamenti

eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli

strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.

6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno

all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 14 della LR 6 agosto

1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali

e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) l’intervento di

sostituzione edilizia, se volto alla realizzazione di ulteriori unità

immobiliari rispetto a quelle preesistenti, è, altresì, subordinato

all’obbligo di destinare il 25% delle unità immobiliari aggiuntive alla

locazione a canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge

9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli

immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un periodo

non inferiore a otto anni.

7. Al fine di promuovere la qualità edilizia ed architettonica degli

edifici di cui al presente articolo e dell’ambiente urbano, nel caso in

cui il soggetto proponente l’intervento di sostituzione edilizia provveda

mediante la procedura del concorso di progettazione, con

l’assistenza degli ordini professionali competenti, l’ampliamento di

cui al comma 1 è aumentato al 40%, purché l’intervento sia realizzato

sulla base del progetto vincitore del concorso.

8. In ordine alle necessità di interventi di cui ai commi 1 e 2 adottati

in riferimento alla prima casa è riconosciuta ai comuni la facoltà di

consentire con delibera del Consiglio comunale, adottata entro 90

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione

fino al massimo del 30% del contributo dovuto in riferimento

agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 5 (Interventi di recupero degli edifici esistenti)

1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi

comunali vigenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo

di cui all’art. 6:

a) interventi di recupero per fini residenziali dei volumi accessori

degli edifici di cui all’art. 2, comma 2, a destinazione residenziale

per almeno il 75% e con volumetria non superiore a 1000 metri

cubi, limitatamente al 20% del volume o della superficie, fino ad

un massimo di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati;

b) interventi di recupero di parti accessorie degli edifici di cui

all’art. 2, comma 2, a destinazione prevalentemente residenziale,

ubicati in zone destinate urbanisticamente all’agricoltura, a favore

del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo, così come

definito dall’art. 2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale

della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura

e/o loro eredi.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), è

subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e

secondaria ovvero al loro adeguamento, in relazione al maggior carico

urbanistico connesso alla trasformazione a destinazione residenziale.

3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto

di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia

di sostenibilità energeticoambientale e di bioedilizia e, in particolare,

dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la

prestazione energetica risulti inferiore del 10% rispetto ai valori limite

per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero

rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo

regionale sulla bioedilizia di cui all’art. 7 della l.r. 6/2008.

4. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli

previsti dagli articoli 3 e 4.

Art. 6 (Titoli abilitativi e termini per la presentazione delle domande)

1. Fermi restando i nulla osta, le autorizzazioni ed ogni altro atto di

assenso comunque denominato previsti dalla normativa statale e regionale

vigente e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gli interventi

straordinari di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono consentiti previa

denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’art. 23 del d.p.r.

380/2001 e successive modifiche, fermo restando quanto dovuto a titolo

di oneri concessori ai sensi della normativa vigente. Per gli interventi

straordinari da realizzare nei territori ricadenti nei comprensori

di bonifica previsti dall’art. 2, comma 1, lettera e), ai fini

dell’ottenimento del titolo edilizio abilitativo deve essere, altresì, acquisito

il parere del competente consorzio di bonifica, da rendersi

entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende favorevolmente

reso.

2. Gli interventi straordinari di sostituzione edilizia con demolizione

e ricostruzione di cui all’art. 4, di volumetria superiore a 3.000

metri cubi, sono consentiti previa acquisizione del permesso di costruire

ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche,

fermi restando gli adempimenti di cui al comma 1 in ordine agli oneri

concessori.

3. Ai fini della corresponsione degli oneri concessori di cui ai commi

1 e 2, i comuni possono, con apposita deliberazione, applicare

una riduzione, limitatamente al costo di costruzione, fino a un massimo

del 30%.

4. La DIA e le domande di concessione del permesso di costruire di

cui al comma 2 devono essere presentate a partire dalla scadenza del

termine di 90 giorni di cui all’art. 2, comma 3 ed entro il termine di

ventiquattro mesi decorrente dalla medesima scadenza.

5. L’esecuzione dei lavori degli interventi previsti dalla presente

legge deve essere effettuata da imprese di costruzione in possesso

dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 7 (Programma integrato per il ripristino ambientale)

1. Allo scopo di riqualificare e recuperare i territori caratterizzati

dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali,

i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, anche su

proposta di consorzi, imprese e cooperative con documentata capacità

tecnicoorganizzativa ed economica adeguata all’importo dei lavori

oggetto della proposta medesima, adottano, ai sensi della l.r.

22/1997, programmi integrati finalizzati al ripristino ambientale e

all’incremento della dotazione di standard urbanistici, mediante la

demolizione di porzioni di tessuti edilizi o di singoli edifici legittimamente

realizzati in aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici

e in aree naturali protette.

2. Il programma integrato prevede, disponendone la contestuale attuazione:

a) la demolizione, a carico dei proprietari, delle porzioni di tessuti

edilizi o dei singoli edifici e la cessione a titolo gratuito al comune

dell’area oggetto del ripristino ambientale e della riqualificazione

della stessa;

b) la traslazione, previa localizzazione, delle volumetrie degli edifici

demoliti in altre aree esterne a quelle vincolate di cui al comma 1,

facendo ricorso anche al cambio di destinazione d’uso rispetto agli

edifici demoliti, alla modifica delle destinazioni urbanistiche

vigenti e all’aumento della capacità edificatoria;

c) un incremento premiale fino ad un massimo del 50% del volume

degli edifici demoliti, in proporzione alla dotazione straordinaria

di standard urbanistici proposta nel programma. Per i soli comuni

del litorale marittimo l’incremento potrà essere portato fino al

60%, a condizione che la nuova destinazione sia turisticoricettiva

ai sensi della LR 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema

turistico laziale. Modifiche alla LR 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione

delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione

del decentramento amministrativo”) e successive modifiche,

con durata non inferiore a venti anni.

3. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzati

nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale

in materia di sostenibilità energeticoambientale e di bioedilizia

ed, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e

successive modifiche e in modo che la prestazione energetica risulti

inferiore del 10% rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di

energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti

più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui

all’art. 7 della l.r. 6/2008.

4. I comuni individuano, con deliberazione del Consiglio comunale,

gli ambiti destinati al ripristino ambientale e quelli destinati ad accogliere

gli interventi di ricostruzione con riferimento allo strumento

urbanistico vigente, individuando questi ultimi prioritariamente

nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2

aprile 1968, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione

agricola, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 4, della

l.r. 22/1997 e successive modifiche e definiscono, altresì, i criteri e gli

indirizzi per l’attuazione dei programmi integrati per il ripristino

ambientale.

5. I programmi integrati di cui al presente articolo assumono carattere

di rilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree

libere e singole funzioni urbanistiche, ma non possono comunque

interessare le destinazioni urbanistiche che attengono ad aspetti

strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato, ovvero il

sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità.

Art. 8 (Programma integrato per il riordino urbano e delle periferie)

1. Per riqualificare gli ambiti urbani e le periferie con presenza di

funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché

di edifici isolati a destinazione industriale dismessi, parzialmente utilizzati

o degradati, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o

private, adottano, ai sensi della l.r. 22/1997, programmi integrati finalizzati

all’incremento degli standard urbanistici e al riordino del

tessuto urbano.

2. Gli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 sono localizzati

nei territori in cui si concentrano gli interventi di ampliamento

e sostituzione edilizia previsti dal presente capo.

3. Il programma integrato può prevedere interventi di sostituzione

edilizia, modifiche di destinazione d’uso di aree e di immobili e

l’incremento fino ad un massimo del 40% della volumetria o superficie

demolita, a condizione che la ristrutturazione urbanistica preveda

una dotazione straordinaria degli standard urbanistici e delle

opere di urbanizzazione primaria, nonché una quota destinata ad

edilizia residenziale sociale. Fatta salva la dotazione straordinaria

degli standard, ai fini dell’applicazione del presente comma, gli interventi

sugli edifici a destinazione industriale devono essere dimensionati

esclusivamente sulla base della superficie esistente demolita.

4. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzati

nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale

in materia di sostenibilità energeticoambientale e di bioedilizia

e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in

modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10% rispetto

ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs.

192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti

dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’art. 7 della l.r.

6/2008.

5. I comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, individuano,

con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente,

gli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti,

localizzandoli prioritariamente nelle zone B di cui al decreto del

Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ovvero, qualora gli interventi

riguardino gli edifici industriali di cui al comma 1, nei relativi

lotti di pertinenza, limitatamente alle aree necessarie alla localizzazione

degli interventi di sostituzione edilizia e dei relativi standard

urbanistici, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione

agricola, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 4, della

l.r. 22/1997, e definiscono i criteri e gli indirizzi per l’attuazione dei

programmi integrati per il riordino urbano e delle periferie.

6. I programmi integrati del presente articolo assumono carattere di

rilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree libere e

singole funzioni, ma non possono comunque interessare le destinazioni

che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico

vigente o adottato ovvero il sistema dei servizi pubblici generali,

delle infrastrutture e della mobilità.

Art. 9 (Misure per la riqualificazione urbanistica)

1. La Regione promuove la formazione degli strumenti urbanistici

anche attuativi o dei programmi di iniziativa pubblica volti a sviluppare

i processi urbanistici di ripristino ambientale, di riordino

urbano e delle periferie di cui al presente capo, effettuati sulla base

di bandi concorsuali di evidenza pubblica e mirati ad integrare gli

obiettivi strategici pubblici previsti dai comuni con le proposte di iniziativa

privata ricadenti nelle parti delle città e dei quartieri oggetto

dei piani o dei programmi.

2. Alle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione

da adottare entro 90 giorni dalla data di ‘entrata in vigore della

presente legge, definisce gli indirizzi ed i criteri per

1’assegnazione dei contributi per la formazione degli strumenti di

cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto nella LR 3 novembre

1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Abrogazione

della LR 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche, fatta salva

1’estensione dei benefici a tutti i comuni del Lazio.

3. Gli oneri derivanti dai contributi per la formazione degli strumenti

urbanistici di cui al comma 2 gravano sulle disponibilità del

capitolo E 72505.

4. La Regione contribuisce al finanziamento delle opere per il perseguimento

degli obiettivi strategici di cui al comma 1 previste dai

comuni, con le modalità stabilite nella LR 12 aprile 2007, n. 6 (Interventi

straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e

per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali

individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di

abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente

il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia).

Gli oneri di cui al presente comma gravano sul capitolo E

74509.

Art. 10 (Modifica alla LR 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il

recupero afini abitativi dei sottotetti esistenti”)

1. La lettera f), del comma 1 dell’art. 3 della l.r. 13/2009 è sostituita

dalla seguente:

“f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda

nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al

fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge, a condizione

che non comportino un aumento superiore al 20% della volumetria

del sottotetto esistente.”.

Art. 11 (Modifiche alla LR 26 giugno 1997, n. 22 “Norme in materia

di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica,

edilizia ed ambientale del territorio della Regione”)

1. Il comma 1 dell’art. 4 della l.r. 22/1997 è sostituito dal seguente:

“1. Il comune adotta i programmi integrati di cui all’art. 3, presentati

da soggetti pubblici o privati, entro il termine di 60 giorni

dalla data di presentazione, ovvero di 90 giorni, qualora siano in

variante allo strumento urbanistico generale. Il comune può subordinare

l’avvio dei programmi in variante ad un preventivo atto

di indirizzo da assumersi con deliberazione di consiglio.”.

2. Al comma 2 dell’art. 4 della l.r. 22/1997 sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.”.

3. Al comma 3 dell’art. 4 della l.r. 22/1997 le parole da: “ trascorsi” a:

“comma 4” sono soppresse.

4. Al comma 4 dell’art. 4 della l.r. 22/1997 le parole: “Al fine di”

sono sostituite dalle seguenti: “In alternativa ai commi 2 e 3, al fine

di”.

5. Prima del comma 1 dell’art. 3 è inserito il seguente:

“01. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità

edilizia, sicurezza nei luoghi di lavoro e regolarità contributiva

gli interventi della presente legge sono presentati da soggetti

pubblici o privati associati con soggetti in possesso di capacità

tecnica, organizzativa ed economica adeguati all’importo dei lavori

oggetto della proposta, che, all’atto di presentazione del programma

integrato, dimostrino l’applicazione dei contratti collettivi

di lavoro nazionali e territoriali di settore e presentino il

documento unico di regolarità contributiva (DURC).”.

CAPO III EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

Art. 12 (Edilizia residenziale sociale. Prime disposizioni per il diritto

all’abitare)

1. In attesa della disciplina organica in materia di edilizia residenziale

sociale, al fine di garantire il diritto all’abitare, la Regione promuove

sul proprio territorio, con il concorso di Enti locali, aziende

pubbliche, fondazioni no profit, imprese sociali, banche etiche e di

altri soggetti senza scopo di lucro nonché delle imprese di costruzioni

e delle cooperative di abitazione, l’edilizia residenziale sociale,

intesa come disponibilità di alloggi realizzati o recuperati da operatori

pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche

quali esenzioni fiscali, assegnazioni di aree od immobili, fondi

di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico, destinati alla locazione

permanente a canone sostenibile o a riscatto, ai sensi dell’art. 15,

comma 5. Rientra, altresì, nell’edilizia residenziale sociale l’albergo

sociale, consistente in una struttura residenziale in grado di fornire

una sistemazione alloggiativa temporanea con servizi e spazi comuni.

2. Nelle aree ad alta tensione abitativa e in relazione alle fasce di

popolazione più esposte al disagio abitativo la Regione, per le finalità

di cui al comma 1, si avvale, oltre che dei soggetti di cui al medesimo

comma 1, delle ATER mediante la stipula di contratti di servizio,

per la definizione di tutti i rapporti funzionali, prestazionali, economici

e finanziari.

3. L’edilizia residenziale sociale è realizzata da operatori pubblici e

privati tramite l’offerta di alloggi in locazione o a riscatto, in modo

da garantire l’integrazione di diverse fasce sociali e il miglioramento

delle condizioni di vita dei destinatari, anche attraverso la realizzazione

di un progetto sociale di comunità ambientalmente e socialmente

sostenibile con il supporto di strumenti e servizi per la riduzione

dell’impatto ambientale, l’istruzione, la salute, il lavoro e

l’educazione ambientale.

4. Sono definiti gestori di edilizia residenziale sociale i soggetti,

pubblici e privati, che gestiscono alloggi di edilizia residenziale sociale

di proprietà pubblica, affidati a seguito di procedure di evidenza

pubblica nonché di proprietà privata. I gestori di edilizia residenziale

sociale sono iscritti in un elenco regionale, la cui tenuta è curata

dall’assessorato regionale competente in materia di politiche della

casa. Il regolamento previsto dal comma 5 disciplina i criteri e le

modalità per l’iscrizione all’elenco e per la tenuta dello stesso.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

la Giunta regionale adotta un regolamento, ai sensi dell’art. 47,

comma 2, lettera b), dello Statuto, per la disciplina dei criteri di attuazione

e gestione degli interventi di edilizia residenziale sociale,

dei requisiti per l’accesso e la permanenza nella stessa, dei criteri per

la determinazione del canone sostenibile e dei criteri e delle modalità

per l’iscrizione all’elenco dei gestori di edilizia residenziale sociale

e per la tenuta dello stesso. Il regolamento è adottato sentita la competente

commissione consiliare, le organizzazioni sindacali degli inquilini

più rappresentative nel territorio regionale, le associazioni di

categoria delle imprese di costruzioni e delle cooperative di abitazione

nonché le associazioni presenti sul territorio interessate alle

problematiche del disagio abitativo.

Art. 13 (Indirizzi ai comuni per garantire il passaggio da casa a casa

di particolari categorie sociali)

1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di garantire il passaggio

da casa a casa dei soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 1 della legge

8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo

per particolari categorie sociali) e delle famiglie oggetto di azioni

di rilascio per morosità collocate utilmente nelle graduatorie

comunali per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i

comuni individuati nell’art. 1 della l. 9/2007 possono istituire apposite

commissioni per promuovere l’eventuale graduazione delle azioni

di rilascio da parte della competente autorità giudiziaria ordinaria.

2. I comuni disciplinano il funzionamento e la composizione delle

commissioni di cui al comma 1, garantendo la presenza, previa intesa

con le amministrazioni statali di appartenenza, di un rappresentante

della prefettura e di un rappresentante della questura competenti

per territorio, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali

degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni di proprietà

edilizia maggiormente

rappresentative individuate ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l.

431/1998 e successive modifiche e della convenzione nazionale sottoscritta

ai sensi del medesimo art. 4, comma 1, in data 8 febbraio

1999 e successive modifiche, nonché di un rappresentante dell’ATER

competente territorialmente.

Art. 14 (Misure a sostegno dei soggetti che hanno contratto o contrarranno

mutui per l’acquisto della prima casa e per

l’autorecupero)

1. Per sostenere gli individui che hanno contratto o intendono contrarre

un mutuo finalizzato all’acquisto, alla costruzione, al recupero

o all’autorecupero della prima casa, la Regione promuove misure di

sostegno e garanzia.

2. Accanto al fondo di solidarietà per i mutui istituito dall’art. 13

della LR 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per

l’esercizio 2009) è istituito, a favore dei nuclei familiari con un reddito

ISEE fino a 40 mila euro che non presentano sufficienti garanzie

per l’accensione di mutui, un fondo di garanzia finalizzato a consentire

l’accesso al mutuo. I soggetti di cui al presente articolo non devono

possedere altri immobili di proprietà nella Regione Lazio e il

mutuo da contrarre non può essere superiore a quindici volte il loro

reddito ISEE. Con apposita delibera di Giunta regionale sono stabiliti

i requisiti per l’identificazione dei nuclei familiari interessati e la

modalità di funzionamento del fondo la cui gestione è affidata a Sviluppo

Lazio o a sue controllate.

3. Le misure di cui al comma 1 e 2 sono rivolte anche alle cooperative

di autorecupero di immobili pubblici. Per accedere a tali misure è

necessario che almeno 2/3 dei soci della cooperativa abbiano almeno

un reddito ISEE inferiore a 40 mila euro. Il fondo previsto al comma

2 può essere anche utilizzato per l’accensione di mutui individuali o

la trasformazione dei mutui intrapresi dalle cooperative di autorecupero

in mutui individuali e comunque finalizzati all’autorecupero

di immobili pubblici.

4. Le risorse di cui al fondo di garanzia previsto dal comma 2 sono

utilizzate, fino a un limite massimo del 25% della disponibilità annuale,

per la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari,

anche monoparentali, costituiti da persone ultrasessantacinquenni

con reddito ISEE, riferito all’intero nucleo familiare, inferiore o uguale

a 25 mila euro, per ristrutturare o adeguare gli immobili di

proprietà, destinati a prima casa, al fine della messa in sicurezza e

adeguamento degli impianti tecnologici ed igienici, dell’incremento

del risparmio energetico, dell’eventuale abbattimento delle barriere

architettoniche e dell’installazione di apparecchiature di telesoccorso

e telecontrollo.

5. Per la copertura delle spese previste dal presente articolo si provvede

con appositi fondi previsti dall’art. 13 della l.r. 31/2008 e

dall’art. 75 della LR 28 aprile 2006, n. 4, relativo al fondo speciale di

garanzia per la casa.

Art. 15 (Programmazione regionale dell’edilizia residenziale sociale

e piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata)

1. Al fine di garantire sul territorio regionale i livelli minimi essenziali

di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana,

in attesa della riforma generale della disciplina dell’edilizia

residenziale pubblica, la Regione predispone un’organica programmazione

di interventi per l’edilizia residenziale sociale, tenendo conto

in primo luogo delle necessità segnalate dai comuni definiti ad alta

tensione abitativa e promuove un piano straordinario decennale

di interventi finalizzati in particolare alla manutenzione e realizzazione

di edilizia sovvenzionata anche attraverso il recupero di edifici

dismessi, assicurando il coordinamento dei soggetti pubblici e

privati e del terzo settore. In questo quadro la Regione promuove,

d’intesa con i comuni interessati, il censimento delle realtà di emergenza

alloggiativa presenti al fine di promuovere nei confronti dei

nuclei interessati l’applicazione della disposizione di cui al comma

4, lettera a).

2. Nella programmazione regionale di cui al comma 1 sono ricompresi,

in particolare, gli interventi comunque rivolti all’incremento

dell’offerta abitativa da destinare prioritariamente a nuclei familiari

a basso reddito e ad altri soggetti in condizioni sociali ed economiche

svantaggiate, come individuati, anche in sede di finanziamento

degli interventi stessi, da apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. Nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale ricadono sia gli alloggi

destinati alla locazione a canone sostenibile di cui all’art. 1,

commi 258, 259, 285 e 286 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

StatoLegge finanziaria 2008) sia gli alloggi sociali come definiti e

disciplinati dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile

2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione

dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e

88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).

4. Per le finalità di cui al comma 1 ed in base all’intesa ai sensi

all’art. 8, comma 6, della l. 131/2003 tra Stato, Regioni ed Enti locali,

sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso

l’attività edilizia, come pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 29 aprile

2009 n.98, la Regione individua una serie di strumenti per garantire

a tutti i soggetti di cui al comma 1 il diritto all’abitare attraverso:

a) interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a totale

carico del soggetto pubblico volti ad aumentare la disponibilità di

alloggi destinati alla fasce sociali più deboli;

b) interventi di edilizia agevolata e convenzionata realizzati da imprese

di costruzioni e cooperative di abitazione destinati alla locazione

o alla proprietà;

c) interventi di edilizia residenziale sociale volti ad aumentare la disponibilità

di alloggi posti in affitto a canone sostenibile o a riscatto

così come definito nel comma 5 promossi sia da soggetti

pubblici che privati e destinati alle fasce sociali non in grado di

accedere alla locazione nel libero mercato;

d) interventi volti a sostenere le fasce sociali in difficoltà nell’accesso

alla prima casa sul libero mercato, sia nell’acquisto che nella locazione.

5. Fermo restando quanto previsto all’art. 70 della l.r. 31/2008, la locazione

degli alloggi di edilizia residenziale sociale, anche agevolata,

può essere trasformata in riscatto, purché sia garantita per

l’inquilino la possibilità di scelta qualora voglia rimanere in affitto.

Qualora l’inquilino non eserciti il diritto al riscatto esso verrà esercitato

dall’ATER del territorio di competenza che continuerà a garantire

all’inquilino il diritto alla locazione nei limiti e secondo i criteri e

le modalità da definire in sede di applicazione della previsione contenuta

nell’art. 15, comma 2, lettera c), della LR 3 settembre 2002, n.

30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia

residenziale pubblica).

6. Nelle more dell’istituzione di uno specifico tributo regionale ai

sensi di quanto previsto dall’art. 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42

(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione

dell’art. 119 della Costituzione), il 5% del gettito della tassa automobilistica

è destinato, a partire dall’esercizio finanziario 2010,

all’attuazione degli interventi di cui al piano straordinario decennale

di edilizia sovvenzionata.

Art. 16 (Misure urgenti per gli immobili della Regione, delle

ATER, degli altri enti dipendenti della Regione e degli Enti locali)

1. Al fine di incrementare l’offerta di alloggi sociali, la Regione, le

ATER e gli altri enti dipendenti dalla Regione e gli Enti locali, in deroga

alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai

regolamenti edilizi, possono eseguire sugli edifici di loro proprietà,

sia a destinazione non residenziale che residenziale, rispettivamente,

il cambio di destinazione ad uso residenziale, con o senza opere,

nonché il frazionamento di unità abitative con il rispetto della superficie

minima stabilita nel regolamento edilizio che, in assenza di specifica

previsione, non può essere inferiore a 38 metri quadrati. Le

ATER e gli Enti locali possono, altresì, utilizzare, in deroga alle previsioni

degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti

edilizi, anche al fine di realizzare alloggi privi di barriere architettoniche,

i piani terra liberi degli edifici di loro proprietà non oggetto

dei vincoli di tutela prevista dalla legislazione vigente o degli strumenti

urbanistici.

2. Negli edifici di cui al comma 1 sono altresì consentiti gli interventi

di ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione

di cui al Capo II, nel rispetto dei limiti ivi previsti.

3. Gli interventi previsti dal comma 2 sono realizzati dalla Regione,

dalle ATER, dagli altri enti dipendenti dalla Regione e dagli Enti locali

nel rispetto e salvaguardia delle caratteristiche storicoarchitettoniche

degli edifici e dell’impianto urbanistico.

4. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino una

modifica della destinazione d’uso, gli stessi sono comunicati ai comuni

interessati.

Art. 17 (Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica)

1. I comuni, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle aree per l’edilizia

residenziale pubblica inserite negli ambiti urbanistici compresi nei

piani di zona, anche in eccedenza del fabbisogno abitativo previsto e

previa valutazione della sostenibilità del maggior carico insediativo,

possono effettuare:

a) l’aumento della previsione edificatoria delle aree già destinate

dallo strumento urbanistico ad edilizia residenziale pubblica,

fermo restando il rispetto dello standard urbanistico minimo inderogabile

riferito al numero degli abitanti complessivamente insediati,

ivi compresi quelli derivanti dall’incremento;

b) la variazione in edilizia residenziale sociale degli standard urbanistici,

eventualmente eccedenti rispetto a quanto previsto dal

decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, qualora si

accerti, nell’ambito del piano di zona, il rispetto della misura minima

inderogabile riferita al numero degli abitanti complessivamente

insediati, ivi compresi quelli derivanti dall’incremento;

c) interventi di ristrutturazione urbanistica.

2. Per le finalità del presente articolo i comuni, in relazione alle diverse

tipologie di intervento, possono adottare, anche attivando

processi partecipativi che coinvolgano gli abitanti di quartieri interessati:

a) varianti ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167

(Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per

l’edilizia economica e popolare);

b) le localizzazioni degli interventi con le procedure di cui all’art. 51

della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento

dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per

pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto

1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore

dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);

c) i programmi integrati di cui alla l.r. 22/1997;

d) la variante urbanistica di cui all’art. 66 bis della l.r. 38/1999.

3. Alle varianti e ai piani e programmi per la realizzazione degli interventi

di cui al comma 1, lettere a) e b), ricadenti all’interno degli

attuali perimetri dei piani di zona, anche se decaduti o in corso di attuazione

ai sensi dell’art. 5 bis del decretolegge 27 maggio 2005, n.

86 (Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori

di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo

conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio) convertito con

modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.148 ovvero aventi una diversa

destinazione urbanistica ai sensi degli strumenti urbanistici

generali vigenti, si applica la procedura prevista dall’art. 1 della l.r.

36/1987 come modificato dalla presente legge, salvo quanto previsto

dall’art. 1 bis della medesima l.r. 36/1987, come introdotto dalla presente

legge.

4. I programmi integrati di cui al comma 2, lettera c) possono comprendere

anche aree libere e singole funzioni urbanistiche, con esclusione

di quelle interessate da destinazioni che attengono ad aspetti

strategici dello strumento urbanistico generale vigente, ovvero

al sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della

mobilità. I programmi integrati possono ricomprendere, altresì, le

zone indicate dall’art. 2, commi 4 e 5, della l.r. 22/1997, per i fini e

con i limiti ivi previsti.

5. Ai soli fini della dotazione di edilizia residenziale sociale, prevalentemente

per le categorie degli anziani in condizioni sociali ed economiche

svantaggiate e degli studenti fuori sede per assicurare il

diritto allo studio, i comuni possono variare le destinazioni del proprio

strumento urbanistico generale vigente, nel limite massimo del

10% delle destinazioni stesse, con esclusione di quelle di cui al

comma 1, di quelle che attengono ad aspetti strategici dello strumento

urbanistico generale vigente, ovvero al sistema dei servizi pubblici

generali, delle infrastrutture, della mobilità e delle zone agricole,

fatte salve le fattispecie previste al comma 4.

6. Gli interventi previsti negli strumenti di cui al comma 2 devono

essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale

e regionale in materia di sostenibilità energeticoambientale e di

bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r.

6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del

10% rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati

dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi

definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’art. 7

della l.r. 6/2008.

Art. 18 (Standard per l’edilizia residenziale sociale)

1. Fatto salvo quanto disciplinato dalle norme di attuazione degli

strumenti urbanistici vigenti, al fine di soddisfare il fabbisogno di alloggi

sociali ed evitarne la concentrazione in circoscritti ambiti urbani,

negli strumenti urbanistici generali di nuova formazione e nei

relativi strumenti attuativi, nonché nelle varianti generali di nuova

formazione, alle aree necessarie per la dotazione degli standard urbanistici

di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile

1968 sono aggiunte le aree o immobili per la realizzazione degli interventi

di edilizia residenziale sociale, in applicazione dell’art. 1,

commi 258 e 259, della l. 244/2007 da cedere gratuitamente da parte

dei proprietari singoli o in forma consortile o associata,

all’amministrazione comunale.

2. In relazione al tipo di intervento urbanistico, la cessione gratuita

di cui al comma 1 riguarda prevalentemente le zone C del decreto

del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ricomprese nei piani

urbanistici attuativi.

3. Nei casi di cui al comma 1 la cessione delle aree per l’edilizia residenziale

sociale è determinata nella misura minima del 20%

dell’area fondiaria edificabile, fatte salve le cessioni complessive per

gli standard urbanistici. I comuni, al fine di soddisfare il fabbisogno

di edilizia residenziale sociale, possono incrementare tale percentuale.

4. Per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico

ed edilizio, di miglioramento della qualità ambientale degli

insediamenti, la percentuale di cui al comma 3 è elevata al 50%,

limitatamente alla edificabilità aggiunta generata dallo strumento

urbanistico generale rispetto alle previgenti previsioni. Sono fatte

salve le maggiori percentuali previste dagli strumenti urbanistici

generali già approvati alla data di entrata in vigore della presente

legge.

5. Nell’ambito delle percentuali di area fondiaria edificabile destinate

all’edilizia residenziale sociale indicate nei commi 3 e 4, i comuni

riservano almeno la metà delle stesse alla realizzazione di interventi

di edilizia residenziale sovvenzionata.

6. Nell’ambito degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, gli

standard di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile

1968 devono essere dimensionati con riferimento al numero di abitanti

previsti, ivi compresi quelli derivanti dalla quota per l’edilizia

residenziale sociale.

7. Fatta salva la cessione gratuita delle aree di cui al presente articolo,

ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia residenziale

sociale, il comune può, nell’ambito delle previsioni degli strumenti

urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale pari alla

capacità edificatoria delle aree fondiarie cedute per l’edilizia residenziale

sociale e stabilire oneri straordinari in relazione

all’incremento del valore immobiliare. Il comune può, con procedure

ad evidenza pubblica, assegnare quotaparte delle aree acquisite,

destinandole ad edilizia libera residenziale destinata ad affitti a canone

concordato o alle altre forma stabilite dalle vigenti disposizioni

in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Art. 19 (Accelerazioni procedurali per gli interventi di edilizia residenziale

pubblica)

1. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali di

edilizia residenziale pubblica già programmati e finanziati, con particolare

riferimento a quelli attribuiti alle ATER, assicurando

l’efficace utilizzo delle risorse disponibili, la Regione adotta i provvedimenti

necessari per il concreto avvio del procedimento e per la

regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi stessi.

2. In caso di inadempienza delle ATER nell’attuazione degli interventi

di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti

dalla l.r. 30/2002.

3. In caso di inadempienza degli Enti locali nell’attuazione degli interventi

di cui al comma 1, la struttura regionale competente, nel rispetto

dei principi di cui all’art. 49 dello Statuto, accertata l’inerzia o

l’inadempimento del comune, diffida quest’ultimo a provvedere entro

un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le

motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l’inerzia o

l’inadempimento, la struttura regionale competente trasmette gli atti

alla Giunta regionale la quale delibera sull’esercizio dei poteri sostitutivi

attraverso un commissario ad acta, da nominare con decreto

del Presidente della Regione. Il decreto di nomina è comunicato al

comune interessato.

Art. 20 (Fascicolo del fabbricato di edilizia residenziale pubblica)

1. I soggetti beneficiari di finanziamento regionale per l’edilizia residenziale

pubblica, ivi compresa l’edilizia agevolataconvenzionata,

devono curare la redazione del fascicolo del fabbricato previsto dalla

l.r. 31/2002, secondo le modalità indicate nel r.r. 6/ 2005, ovvero

negli specifici regolamenti comunali, qualora adottati.

2. Il fascicolo del fabbricato deve essere allegato al quadro tecnicoeconomico

finale dell’intervento; la sua assenza non consente

l’erogazione a saldo del contributo regionale e la conclusione del

procedimento relativo all’intervento finanziato, ivi compreso, per

quanto riguarda l’edilizia agevolataconvenzionata, il rilascio degli

attestati di possesso dei requisiti soggettivi.

3. La spesa relativa alla redazione del fascicolo del fabbricato può

essere compresa, nella misura convenzionalmente determinata dalla

Regione, fra gli oneri complementari previsti dal quadro tecnicoeconomico

di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione

nei riguardi degli interventi che, alla data di entrata in vigore della

presente legge, non sono ancora pervenuti ad inizio lavori.

5. Le ATER, per la redazione del fascicolo del fabbricato di loro esclusiva

proprietà e gestione, possono predisporre proposte programmatiche

e richiedere alla Regione la concessione di contributi

nei limiti e secondo i criteri e le priorità determinati dalla Giunta regionale

con propria deliberazione.

Art. 21 (Modifiche alla LR 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo

del territorio” e successive modifiche)

1. Al comma 4 dell’art. 29 della l.r. 38/1999 dopo le parole: “soddisfacimento

dei fabbisogni” sono inserite le seguenti: “anche abitativi

nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale”.

2. Alla lettera f) del comma 1 dell’art. 30 della l.r. 38/1999 sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché gli interventi di edilizia

residenziale sociale ai sensi dell’art. 1, commi 258 e 259 della legge

24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008);”.

3. Dopo l’art. 53 della l.r. 38/1999 e successive modifiche è inserito il

seguente: “Art. 53 bis (Indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi)

1. I comuni, in relazione alle specifiche caratteristiche del paesaggio

rurale delle zone agricole, prevedono nei propri regolamenti edilizi,

oltre a quanto previsto dalla LR 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni

regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive

modifiche e in particolare dall’art. 6, specifiche modalità di

intervento, prescrivendo l’utilizzo di materiali e di tecniche costruttive

tradizionali volti al mantenimento delle caratteristiche tipologiche

e architettoniche degli edifici rurali.”.

Art. 22 (Modifica all’art. 66bis della l.r. 38/1999)

1. Al comma 1 dell’art. 66bis della l.r. 38/1999 dopo le parole:

“provvede alla formazione e approvazione dello strumento urbanistico

generale” sono inserite le seguenti: “o di sue varianti”.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 (Osservanza degli standard urbanistici)

1. Qualora i comuni, nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici

generali, utilizzino, al fine di migliorare la qualità abitativa, parametri

dimensionali per ogni abitante o stanza equivalente, insediati

o da insediare, superiori a quelli stabiliti dall’art. 3, comma 2, del

decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, gli stessi comuni,

al fine di osservare il rispetto degli standard urbanistici e non

diminuire la quantità e la qualità della dotazione di servizi e verde

pubblico nella città o in ciascuna porzione urbana interessata dalla

variante, devono applicare un proporzionale incremento ai corrispondenti

minimi inderogabili previsti dallo stesso decreto.

2. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali già approvati o

adottati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché i

relativi strumenti urbanistici necessari alla loro attuazione, ivi comprese

le varianti ai piani attuativi di cui agli articoli 1 e 1 bis della l.r.

36/1987, come modificata dalla presente legge.

Art. 24 (Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria)

1. Al fine di consentire il completamento delle opere di urbanizzazione

primaria delle periferie, i comuni possono derogare a quanto

disposto dall’art. 17, commi 1 e 2 della LR 12 settembre 1977, n. 35

(Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge

28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le

spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie).

Art. 25 (Procedimenti in corso per il rilascio del titolo edilizio abilitativo

in sanatoria.Nuclei edilizi abusivi)

1. Al fine di consentire l’applicazione della presente legge, i soggetti

che alla data di entrata in vigore della stessa abbiano presentato

domanda di concessione del titolo edilizio abilitativo in sanatoria e

non si sia formato il prescritto silenzio assenso nè il comune abbia

provveduto al rilascio del titolo medesimo possono richiedere al

comune stesso la definizione prioritaria dei relativi procedimenti.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune, entro 90

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifica

domanda alla quale sono allegate la copia della richiesta del titolo

edilizio abilitativo in sanatoria e la dichiarazione che

l’edificio oggetto della richiesta di sanatoria ricada nei casi previsti

dagli articoli 3, 4 e 5. I comuni definiscono i relativi procedimenti

in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. I comuni, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, adottano le perimetrazioni dei nuclei edilizi

abusivi ai sensi della LR 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti

l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente),

e successive modifiche, tenendo conto delle costruzioni

abusive ultimate entro la data del 31 marzo 2003.

Art. 26 (Modifiche alla LR 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia

di attività urbanisticoedilizia e snellimento delle procedure” e

successive modifiche)

1. L’art. 1 della l.r. 36/1987 è sostituito dal seguente: “Art. 1 1. I

piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla legge 17

agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i piani di cui alla legge 18

aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree

fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e quelli previsti dall’

art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di programmi e

coordinamento di edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero

del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 28 della legge 5 agosto

1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), nonché dei nuclei

abusivi e i toponimi, i programmi di intervento di cui all’art. 11 del

decretolegge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione

degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione

dei procedimenti in materia edilizia) convertito con modificazioni

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modifiche, i

programmi integrati di intervento di cui alla LR 26 giugno 1997, n.

22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione

urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della

regione) nonché ogni ulteriore piano attuativo dello strumento urbanistico

generale non sono sottoposti ad approvazione regionale

quando comportano le varianti allo strumento urbanistico generale

di seguito elencate:

a) la viabilità primaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto

dello strumento attuativo, a condizione che le modifiche alla

stessa apportate non compromettano l’ attuazione delle previsioni

dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al

comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della

viabilità’ quali risultano fissate da dette previsioni;

b) l’adeguamento dello strumento urbanistico generale ai limiti e

rapporti fissati dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i

fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti

residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività

collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della

formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di

quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.

765) e da leggi regionali;

c) il reperimento, all’ esterno dei nuclei edilizi abusivi oggetto della

variante prevista dall’ art. 1 della LR 2 maggio 1980, n. 28 (Norme

concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi

sorti spontaneamente) e successive modifiche, delle aree per il

verde, i servizi pubblici ed i parcheggi quando sussista la comprovata

impossibilità di soddisfare tali esigenze nell’ambito dei

nuclei medesimi;

d) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recupero

urbanistico ai sensi della l.r. 28/1980 e della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico

edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e

successive modifiche, operate al fine di inserire nel comprensorio

edifici adiacenti;

e) fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 bis, comma 1, lettera d), il

mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione

nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico

prevista dai piani e sia contenuto, per ogni singola funzione

prevista, entro il limite massimo del 30% e non comporti la realizzazione

di organismi edilizi autonomi;

f) le modifiche planovolumetriche che alterano le caratteristiche tipologiche

degli edifici.

2. La deliberazione comunale con la quale si adottano gli strumenti

urbanistici attuativi di cui al comma 1 è pubblicata nell’Albo pretorio

del comune e, successivamente al ricevimento delle eventuali

opposizioni, è inviata, con gli atti che la corredano, alla Regione che,

entro 30 giorni dal ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni

sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge.

3. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al presente articolo sono

approvati dal comune con deliberazione consiliare, che non può essere

adottata prima della scadenza del termine di cui al comma 2.

Con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico

attuativo il comune decide sulle eventuali opposizioni pervenute, si

pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni

della Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione

entro i successivi 15 giorni.”.

2. Dopo l’art. 1 della l.r. 36/1987 è inserito il seguente: “Art. 1 bis

1. I piani attuativi di cui all’ art. 1 sono approvati dal Consiglio comunale

senza l’applicazione delle procedure di cui al medesimo art.

1, commi 2 e 3, quando sono conformi allo strumento urbanistico

generale. I piani attuativi non comportano varianti quando riguardano:

a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati

a verde pubblico e servizi;

b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale,

quando l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse

nell’ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo

era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale;

c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste

dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro

il 20%;

d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione

nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico

prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni singola

funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del

10% e non comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi;

e) le modifiche all’altezza degli edifici in misura non superiore a

metri 1,00 purché senza variazione del numero dei piani e nel rispetto

delle norme relative alle distanze degli edifici dalle altre

costruzioni e dai confini di proprietà;

f) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche

tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, anche se

comportanti modifiche delle altezze oltre i limiti previsti dalla lettera

e);

g) le modifiche che incidono sull’entità delle cubature dei locali tecnici

ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle

singole unità immobiliari, nonché le modifiche che variano il

numero delle unità stesse;

h) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione

grafica del piano;

i) le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze sopravvenute,

quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse

all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;

l) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20%, degli insediamenti,

dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento

delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione

degli standard urbanistici;

m) l’individuazione delle zone di recupero di cui all’art. 27 della l.

457/1978;

n) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio

esistente di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR 6

giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche;

o) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino

modifiche al perimetro del piano o del programma;

p) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei tracciati

della viabilità primaria;

q) la suddivisione dei comparti edificatori in subcomparti, ivi inclusi

quelli ricadenti nelle zone di recupero dei nuclei edilizi abusivi,

fermo restando il rispetto degli standard urbanistici.

2. Sono fatte salve le procedure dell’art. 6 della l.r. 22/1997 per le lettere

d), e), f), g), h) e l) di cui al presente articolo. Sono fatte salve, altresì,

le procedure di approvazione delle modifiche dei programmi

di recupero urbano stabilite nei rispettivi accordi di programma.”.

3. All’art. 2 della l.r. 36/1987:

a) al comma 2 le parole da: “dal comma 1 del precedente art.” sono

sostituite dalle seguenti: “dall’art. 1”;

b) al comma 3 dopo le parole: “schema di convenzione” sono inserite

le seguenti: “autorizzano il sindaco alla stipula della convenzione

con il proprietario o i proprietari lottizzanti e”;

c) il comma 5 dell’art. 2 della l.r. 36/1987 è sostituito dal seguente:

“Con deliberazione da adottare entro 15 giorni dalla scadenza del

termine di cui al comma 4, il Consiglio comunale si pronuncia con

motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione e

in caso di assenza delle suddette osservazioni la deliberazione non è

dovuta.”.

4. Al comma 3 dell’art. 4 della l.r. 36/1987 le parole: “il termine di

120 giorni” sono sostituite dal seguente: “il termine di 90 giorni”.

Art. 27 (Prevenzione del rischio sismico. Adeguamento della LR 5

gennaio 1985, n. 4 “Prime norme per l’esercizio delle funzioni regionali

in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento

delle procedure”)

1. Con regolamento autorizzato adottato ai sensi dell’art. 47, comma

2, lettera c), dello Statuto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, la Giunta regionale disciplina, in conformità

alla normativa statale vigente in materia di prevenzione del rischio

sismico e, in particolare, alle disposizioni di cui al Capo IV,

Sezione II, del d.p.r. 380/2001 e dell’art. 20 della legge 10 dicembre

1981, n. 741 (Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per

l’esecuzione di opere pubbliche), i criteri e le modalità per la presentazione

dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia

dell’inizio dei lavori, per l’autorizzazione da parte della competente

struttura tecnica regionale, nonché per l’adeguamento delle costruzioni

esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per

l’espletamento dei controlli.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla suddetta normativa statale, il

regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti

principi:

a) snellimento delle procedure, nel rispetto di quanto previsto

dall’art. 20 della l. 741/1981 ed adeguamento delle stesse alla vigente

normativa statale;

b) controllo di tutte le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche

di particolare rilevanza, quali strutture ospedaliere, strutture

civili, strutture militari, strutture industriali, infrastrutture, nonché

di tutte le costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi

quali strutture per l’istruzione, strutture destinate a manifestazioni

culturali, sportive e spettacoli, mercati, strutture civili e

industriali;

c) controllo a campione sorteggiato per le restanti costruzioni con

valore del campione crescente in funzione della pericolosità sismica

del territorio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui

al comma 1, sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della

l.r. 4/1985.

Art. 28 (Modifiche alla LR 12 settembre 2002, n. 31 “Istituzione del

fascicolo del fabbricato” e successive modifiche)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’art. 3 della l.r. 31/2002 e successive

modifiche sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “finalizzate,

tra 1’altro, a concordare agevolazioni economiche a favore dei proprietari

degli edifici;”.

2. Al comma 1 dell’art. 4 della l.r. 31/2002 le parole da: “, con le modificazioni”

a:”nel tempo” sono sostituite dalle seguenti: “. La valutazione

delle condizioni di sicurezza e staticità dell’edificio è effettuata,

altresi, tenendo conto delle modificazioni e adeguamenti

dell’edificio, conosciuti o conoscibili con 1’ordinaria diligenza da

parte del proprietario.”.

3. Al comma 2 dell’art. 4 della l.r. 31/2002 sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: “Qualora il proprietario non dia seguito all’ulteriore

fase di approfondimento conoscitivo, il professionista incaricato ne

dà immediata comunicazione ai competenti uffici comunali, specificando

il grado di rischio per la sicurezza dell’edificio.”.

4. Dopo il comma 1 dell’art. 7 della l.r. 31/2002 è inserito il seguente:

“1 bis. L’acquisizione presso gli uffici regionali della documentazione

tecnicoamministrativa necessaria alla predisposizione del

fascicolo avviene senza oneri per il richiedente. Gli Enti locali

possono prevedere analoghe forme di agevolazione.”.

5. Il comma 4 dell’art. 7 della l.r. 31/2002 è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di consentire la redazione del fascicolo del fabbricato,

la Regione e i comuni prevedono forme di incentivo o di agevolazione

per i proprietari in condizioni economiche o sociali disagiate.

Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti

per 1’accesso alle forme di incentivo o agevolazione nonchè le

modalità di concessione.”.

6. Dopo 1’art. 7 della l.r. 31/2002 e inserito il seguente: “Art. 7 bis

(Sanzioni) 1. La violazione dell’obbligo di redazione del fascicolo

del fabbricato comporta 1’applicazione a carico degli obbligati di

una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro.”.

Art. 29 (Modifiche alla LR 3 agosto 2004, n. 10 “Interventi straordinari

in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche”

e successive modifiche)

1. Dopo il comma 2 dell’art. 1 della l.r. 10/2004 e successive modifiche

sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“2 bis. I soci delle cooperative edilizie di cui al comma 1, destinatari

della sovvenzione regionale finanziata in base alla legge 17 febbraio

1992, n. 179 (Norme per 1’edilizia residenziale pubblica) e successive

modifiche, che non abbiano ottenuto la liquidazione dell’intero importo

dovuto, mantengono l’inserimento nella prima fascia di reddito

considerato alla data di assegnazione della sovvenzione alla cooperativa,

senza obbligo di restituzione dell’importo già liquidato.

2 ter. Ai soci delle cooperative edilizie di cui al comma l che, alla data

di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la

liquidazione della sovvenzione regionale finanziata in base al decreto

legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per 1’accelerazione degli

investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione

dei procedimenti in materia edilizia.) convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ancorchè erogata nella misura

del 30%, si applicano le disposizioni di cui alla 1. 179/1992 per consentire

la trasformazione della locazione a termine in proprietà degli

alloggi. A tal fine le cooperative interessate richiedono alla Regione

l’autorizzazione alla trasformazione e provvedono al conseguente

adeguamento della convenzione stipulata con i comuni.”.

                                                                              

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Ultimo aggiornamento:
03-08-11